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ASpI e Mini ASpI per i contratti in scadenza 2013 – Ecco cosa fare

FLC CGIL. La legge 92/12, meglio nota come “riforma” Fornero, è intervenuta, oltre che sul mercato del lavoro, anche sul sistema di protezione sociale. In particolare ha disposto la sostituzione della vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti con due nuovi strumenti: l’ASpI (Assicurazione sociale per l’Impiego) e la mini ASpI.

Il passaggio ai nuovi strumenti ha comportato modifiche quanto ai tempi e ai modi di presentazione della domanda, modifiche particolarmente rilevanti nel caso della Mini ASpI che, a differenza di quanto previsto per la vecchia indennità a requisiti ridotti, richiede che la domanda venga presentata nel momento in cui si verifica la scadenza del contratto e non più l’anno successivo.

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle attività didattiche (30/06), riepiloghiamo le procedure necessarie per presentare la domanda all’ASpI o alla Mini ASpI una volta concluso il contratto di lavoro.

Per poter richiedere l’ASpI è necessario possedere i seguenti tre requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione involontaria cioè essere nella “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c). La comunicazione di disponibilità, come previsto dall’articolo 4 comma 38 della legge 92/2012, potrà essere resa direttamente all’Inps probabilmente da luglio 2013; nel frattempo, continua ad essere necessaria la comunicazione di tale disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego.
  • avere un’anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di scadenza del contratto (ciò significa che si deve avere almeno un contributo versato prima dei due anni che precedono la data di fine del rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; esistenza di un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2011)
  • avere almeno 52 contributi settimanali, anche non consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; nel biennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro 2 mesi dalla data a partire dalla quale spetta il trattamento. Il trattamento spetta a partire dall’8° giorno successivo alla data di scadenza del contratto: ciò significa che la domanda va presentata entro e non oltre i 2 mesi e otto giorni dalla data di scadenza del contratto. Es. data di scadenza del contratto 30 Giugno 2013; termine ultimo di presentazione della domanda 7 Settembre 2013. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre: dall’8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l’8° giorno; altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

L’ASpI viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa (relativamente agli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2013) per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). L’importo di tale indennità corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del biennio precedente nel caso in cui questa sia inferiore – per il 2013 – all’importo del 1.180 Euro mensili, o incrementata del 25%  rispetto alle somme eccedenti tale importo.

Il diritto a percepire L’ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda) e nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale).

L’indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi.

L’ASpI è parzialmente cumulabile con contratti parasubordinati o autonomi nel caso in cui i compensi da questi derivanti siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale). In questo caso dall’importo dell’ASpI viene detratto l’80% del compenso percepito. Nel caso di lavoro accessorio i cui compensi – per il 2013 – non siano superiori a 3000 Euro la cumulabilità con l’ASpI è totale.

Per poter richiedere la Mini ASpI è necessario possedere i seguenti due requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione involontaria così come previsto per l’ASpI (vedi sopra)
  • avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto. In questo caso non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa, Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2013; nel periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013 devono risultare versati almeno 13 contributi settimanali.

Le modalità e i tempi di presentazione della domando per la Mini ASpI sono le stesse previste per l’ASpI (vedi sopra).

La Mini ASpI viene corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione nei dodici mesi precedenti  la scadenza del contratto. La modalità di calcolo dell’importo dell’indennità è la stessa prevista per l’ASpI (vedi sopra).

Il diritto a percepire la Mini ASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e, in questo caso come per l’ASpI, nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo, il cui compenso superi i limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego (stabiliti a livello regionale).

Valgono per la Mini ASpI gli stessi criteri previsti per l’ASpI quanto alla cumulabilità parziale o totale con lavoro parasubordinato o autonomo i cui compensi siano inferiori ai limiti di reddito che consentono di rimanere iscritti ai centri per l’impiego o con lavoro accessorio con compenso fino a 3000 Euro.

 

Allegati

  • circolare inps 142 del 18 dicembre 2012 indennita di disoccupazione aspi e mini aspi
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