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ATA – Profilo di Assistente Tecnico: TABELLA 2, 2° POSIZIONE ECONOMICA

TABELLA 2 – AT
2° POSIZIONE ECONOMICA
(Graduatorie a. s. 2013/2014)
– TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI –
Profilo Professionale: ASSISTENTE TECNICO
Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del primo giorno del periodo di presentazione della domanda.
TITOLI DI CULTURA    (1)    (Max 35 Punti)    Punti
1 – Diploma di laurea quadriennale o quinquennale o specialistica 2 – Diploma di laurea triennale
3 – Diploma di maturità che consente l’accesso al profilo di assistente tecnico
4 – Diploma di qualifica specifica
5 – Licenza di scuola media congiunto ad attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78
I punteggi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 non si sommano; si valuta un solo titolo, il più favorevole.    35 30 20 10 5
TITOLI DI SERVIZIO    (2) (3) (4) (5)    (Max 15 Punti)    Punti
6  – Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nel profilo di assistente tecnico nelle istituzioni scolastiche statali. Tale servizio è riconoscibile anche al personale transitato dagli Enti Locali ed al personale in posizione di stato che è considerato servizio a tutti gli effetti.
Per ogni anno scolastico di servizio o frazione superiore a 6 mesi:    0,50
CREDITI    (6)    (Max 10 Punti)    Punti
7 – Certificato di specializzazione tecnica superiore nel settore industria e artigianato (IFTS).  (si valuta un solo titolo)    3
8   – Attività di coordinamento certificata e con retribuzione ai sensi degli articoli 54, (punti a) e d) e 71 del CCNL-Scuola del 1995; funzioni aggiuntive di cui all’art. 50 del CCNI 31/8/1999; incarichi specifici di cui all’art. 47, co. 1, lett. b) dei CC.CC.NN.LL. 24/07/03 e 29/11/07.
Limitatamente ad un solo credito per ogni anno scolastico:    1
9   – Effettiva partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con una valutazione positiva:    2
10 – Effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste dall’art. 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 per il profilo di assistente tecnico    2
11  – Effettiva partecipazione alle attività di formazione per l’ attribuzione di posizione economica ai sensi dell’art. 7 del CCNL 7/12/2005    1
12 – Frequenza certificata di attività di formazione promossa dall’Amministrazione, dalle scuole e/o da Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell’Amministrazione.    1
13 – Attività di docente o tutor nei corsi di formazione di cui ai punti 9, 10, 11 e 12.
(si valuta un solo titolo)    1
14 – Attività di esperto nei corsi di formazione di cui al punto 11. (si valuta un solo titolo)    1
15  – Idoneità conseguita nel concorso riservato per la mobilità professionale in profilo superiore a quello di appartenenza :    2
2° POSIZIONE ECONOMICA
– NOTE TABELLA 2 – TITOLI VALUTABILI –
In presenza di più titoli di studio di pari livello posseduti che consentono l’accesso al profilo di assistente tecnico si valuta un solo titolo.
Il punteggio di cui al punto 2 e assegnato anche alle lauree di 1° livello (triennali); sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purchè congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.
Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.
Il punteggio di cui al punto 4 e assegnato anche al diploma di maestro d’arte.
La specificità di cui ai punti 3, 4, e quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli di studio – laboratori allegata alla O.M. 30/12/2004, n. 91 (All. C).
Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al punto 5.
a – I diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’Allegato C della citata O.M. 91 devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore. A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25/1/2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, e corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, il titolo sarà valutato secondo i valori espressi in tabella .
I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale”, in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, per gli stessi non va attribuito alcun punteggio.
b – I diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98. Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” , gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, cosi come individuate dal citato D.M. 14/4/1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22/5/1997.
c – La specificità degli attestati di qualifica professionale non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita né alla durata del corso in base al quale e stata conseguita una qualifica professionale, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.

Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art. 14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
d – Il punteggio di cui al punto 5 e assegnato al diploma di scuola media solo se congiunto all’attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978.
Il servizio effettuato nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/85 e considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali del personale ATA.
Il servizio svolto dal personale ATA ex Enti Locali alle dirette dipendenze di Amministrazioni provinciali e comunali, anche prima del passaggio allo Stato, purché prestato in scuole statali su profili che hanno trovato la corrispondenza nella tabella A allegata all’Accordo del 20/7/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001 e equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale e valutato per intero secondo i valori espressi nella tabella di valutazione dei titoli.
Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero e equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.
Nell’ambito dei titoli valutabili al punto 12 va ricompreso l’attestato ECDL e le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, Eipass e MCAS.

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