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COMPARTO AFAM MONZA E BRINDISI: INSERIMENTI A VALANGA IN SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO DI DOCENTI NON ABILITATI SENZA T.F.A., P.A.S O ALTRA ABILITAZIONE

COMUNICATO STAMPA – Comparto Afam. Nuovi importanti risultati DEI LEGALI SCUOLA ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA: Il Giudice del lavoro di Monza, dott.ssa Luisa Rotolo, ed il collega di Brindisi, dott. Francesco De Giorgi, hanno disposto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto a beneficio di altri tre docenti diplomati comparto AFAM che, secondo il Ministero, risultano non abilitati e dunque relegati nella III fascia delle Graduatorie di Istituto.
Gli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno ottenuto tale risultato in virtù del ritenuto “valore abilitante intrinseco al titolo accademico di secondo livello in loro possesso”, riguardo a tutte le classi di concorso degli istanti.

Il G.D.L. ha ribadito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all’insegnamento.

Questi i passaggi più significativi: Essendo stato equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello appare irragionevole la scelta ministeriale di ritenere, quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016).

Al riguardo va osservato che la decretazione, in particolare il d.m.n.249/10, che ha previsto come requisito essenziale per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado oltre al possesso della laurea magistrale anche l’avvenuto svolgimento di un TFA, ovvero lo svolgimento di un PAS (come previsto dal d.m.n.81/13) risulta in contrasto con la disposizione della legge la quale, come visto, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato. Ne deriva che i ricorrenti, in possesso del titolo accademico di II livello, hanno diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto titolari di titolo equipollente all’abilitazione all’ insegnamento.

AVV. ALDO ESPOSITO
AVV. CIRO SANTONICOLA

MONZA

Sentenza Brindisi

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