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Con quali criteri vengono nominati i commissari esterni?

A stabilire la precedenza è il D. M. n.6 del 17 gennaio 2007 che stabilisce la seguente priorità:

  1. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classinon terminali;
  2. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
  3. tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’attivita’ didattica di istituti statali d’istruzione secondaria superiore che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
  4. tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non piu? di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta; per il caso in cui, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati tutti gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), del presente comma, rimangano ancora delle nomine da effettuare;
  5. tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attivita’ didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d’istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla precedente lettera d) del presente comma.
  1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto di esame.
  2. Da ultimo, in caso di necessita?, si prescinde dal requisito dell’abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
  3. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
    1. per la materia d’insegnamento;
    2. per la classe di concorso in cui e’ compresa la materia d’insegnamento;
  4. Nel caso di indisponibilita?, nell’ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 4, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine.

 

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