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Conguaglio fiscale – Il CUD e il messaggio dell'INPS

L’Inps, con il messaggio n. 5447 del 2/4 u.s., ha riepilogato le modalità con cui ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Nel rinviare per completezza d’informazione al testo completo dello stesso, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti:

§          il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012 – completato entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro;

§          questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013  in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi;

§          nei confronti degli altri pensionati  il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria;

§          per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati  per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti;

§          per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima;

§          per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali)è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima;

§          ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di dicembre 2013, verrà comunicato all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione;

§          nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.

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