La buona scuola (legge 107/15) ha portato in dote l’organico dell’autonomia.
L’organico dell’autonomia รจ disciplinato dall’art. 1 comma 63 della legge 107/15 che oltre a definirlo, stabilisce che รจ costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento.
Stabilisce inoltre che non รจ gerarchia fra i docenti che lo compongono e nessuna differenza di trattamento economico.
L’organico dell’autonomia – come rimarca la stessa nota del MIUR – ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessitร e le esigenze didattiche e formative della comunitร scolastica e territoriale, di ampliare le possibilitร progettuali della scuola stessa.
Tutti i docenti dellโorganico dellโautonomia contribuiscono alla realizzazione dellโofferta formativa attraverso le attivitร di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, come stabilito dallโart. 1, comma 5, della Legge 107/2015.
Come sottolinea la stessa nota del MIUR, l’organico dell’autonomia รจ finalizzato al potenziamento ed al miglioramento della qualitร dellโofferta formativa.