HomeSostegnoDocente di sostegno costretto a cambiare scuola per seguire l'allievo disabile

Docente di sostegno costretto a cambiare scuola per seguire l’allievo disabile

Un docente di sostegno in servizio in una scuola di Cesano Maderno si è visto recapitare un ordine di servizio a firma del proprio dirigente scolastico con il quale gli impone di seguire l’allievo nella nuova scuola di destinazione dove frequenterà per 9 ore.

Docente di sostegno obbligato a cambiare scuola per seguire l’allievo disabile

A riportare la notizia è Tecnica della Scuola con un articolo a firma di Carmine Nicoletti. Il giornalista evidenzia giustamente che “Il docente in questione è stato assegnato dal competente Ambito territoriale nella scuola in parola, su posto di sostegno per 18 ore settimanali fino al prossimo 31 agosto”.

Aggiungiamo noi, è stato assegnato sulla classe e non sull’allievo disabile per tanto – sempre secondo il nostro parere – il docente non può essere trasferito in corso d’anno scolastico per assecondare la volontà della famiglia dello studente disabile, semmai è la nuova scuola di destinazione a doversi organizzare (visto che ha accettato l’allievo) utilizzando i docenti che compongono l’organico di istituto per coprire per 9 ore il nuovo studente.

Su quali basi il dirigente chiede al docente di cambiare scuola?

Il dirigente in questione impone con una “convenzione stipulata con un altro ds, che il docente debba “accompagnare il minore” in altra scuola per il periodo del “tirocinio orientativo dell’alunno H” che va dal 06/02/2017 al 25/06/2017.

Nicoletti nell’articolo si domanda “il Consiglio di Classe ha il potere per legiferare sulla mobilità dei docenti?” e poi qual è la normaitiva che impone ad un docente in servizio presso la scuola di doversi trasferire in corso d’anno scolastico in un’altra scuola per accompagnare un minore disabile?

Le responsabilità del docente quali sono nel caso in cui l’allievo si faccia male?

Cosa prevede la normativa vigente?

Secondo quanto riportato da Tecnica della Scuola, la normativa vigente impedirebbe il trasferimento anche se operato “da uffici gerarchici del dirigente scolastico, quali sono gli Ambiti territoriali e gli Uffici scolastici regionali. E non è un’opinione. Perché lo si legge nell’art. 5 c. 3 dell’attuale CCNI sottoscritto il 15 giugno scorso, utile a disciplinare le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. in corso: il testo spiega che “i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente”.

Anche se in qualche altra regione vi è qualche possibilità, ma solo se la richiesta di trasferimento avviene entro il 30/11, adesso siamo comunque fuori tempo massimo.

Da quel che risulta alla Redazione il docente in questione farà valere le proprie ragioni nelle sedi opportune e non lo farà con l’aiuto dei sindacati, ma nominando un legale di fiducia in questo caso si tratta dell’avvocato Daniele Beretta, specialista di Diritto del Lavoro, Scolastico e della Pubblica Amministrazione (appartenente al foro di Milano).

Ovviamente vi terremo informati sugli sviluppi che oggi riguardano il docente milanese, ma che domani potrebbero riguardare tutti voi.

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