HomeScuolaEcco come vengono disciplinate le assenze per malattia del personale part time

Ecco come vengono disciplinate le assenze per malattia del personale part time

Il periodo massimo di comporto relativo alle assenze per malattia deve essere rapportato al periodo lavorato presso l’Amministrazione in caso di regime di part time verticale?
In quale modo deve essere considerato il servizio del medesimo ai fini dell’attribuzione di punteggio per la graduatoria di Istituto?
Si fa presente che l’art. 4 (principio di non discriminazione), comma 2, lett. b) del Dlgs 61/2000, prevede che “il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della  retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita’. Resta ferma la facolta’ per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu’ che proporzionale.”
Per quanto concerne il CCNL del comparto Scuola, non essendoci una clausola contrattuale specifica al riguardo, l’art. 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 11, si limita a trattare esclusivamente l’istituto delle ferie, delle festività e del relativo trattamento economico, “11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno . I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.”
Sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009 n. 27762 e 14 dicembre 1999 n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part time verticale ) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio. Infine, per quanto concerne il punteggio valido per le graduatorie, nulla il CCNL dice al riguardo ma sembrerebbe che il punteggio resti invariato.

ARAN

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