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Emendamenti docenti precari: discussione dopo svolgimento in senato di mozione sui docenti di seconda fascia e abilitazione docenti di terza fascia

La discussione del decreto milleproroghe è stata fissata nella seduta del 14 febbraio presso l’assemblea della camera dei senatori.

Tuttavia, finalmente nel giorno di Martedì 21 febbraio, dalle ore 11 alle ore 13 avverrà la discussione delle Mozioni sui docenti di seconda fascia e sull’abilitazione degli insegnanti precari di terza fascia. Ricordiamo che gli emendamenti elaborati dall’associazione nazionale per i diritti dei lavoratori presieduta da Pasquale Vespa e dal gruppo dei docenti precari abilitati non inserirti in graduatoria ad esaurimento, coordinato da Anna Fasulo, ancora non sono stati discussi presso la camera dei senatori.

Nella giornata di Mercoledì 8 febbraio (16.30-20) e Giovedì 9 febbraio (9.30-14) è avvenuta la discussione con conseguente approvazione del decreto sala banche. L’incardinamento della discussione del Ddl n. 2630 – Decreto-legge n. 244, proroga termini con Scadenza il 28 febbraio del corrente mese. (milleproroghe) inizierà a partire dalla seduta del 14 Febbraio presso il senato. Crediamo altresi’ che la discussione delle proposte emendative presentate a favore dei docenti precari, abilitati e non, avverrà dopo lo svolgimento delle mozioni sugli insegnanti di seconda fascia e terza fascia. Infatti, il 21 febbraio 2017 presso l’assemblea del senato è previsto lo svolgimento delle suindicate mozioni.
Altro traguardo raggiunto dai precari abilitati non inseriti in gae e di terza fascia. Infatti, Il gruppo dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento è riuscita, mesi addietro, ad ottenere la presentazione di una mozione per tutti i docenti abilitati al fine del loro inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e per tutti i docenti precari, attualmente iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia affinché possano conseguire l’abilitazione ed inserirsi nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

La nostra iniziativa è stata quella di inviare, tramite i nostri membri, numerose e mail ai senatori, volte a far ottenere un impegno maggiore, da parte della ex ministra dell’istruzione Giannini, ministero ora capitanato dall’ex sindacalista Valeria Fedeli, e dal governo attuale. La mozione, atto solitamente approvato dal ministro interessato,è stata presentata sia dai senatori dell’area popolare sia da qualche senatore del partito democratico.
Nella mozione presentata, i senatori sottolineano altresi’, ‘ come avevamo già indicato nelle nostre richieste, l’enorme dispendio di denaro che ha comportato, da parte della ex ministra Giannini ,l’utilizzo dell’avvocatura di stato per promuovere ricorsi ai provvedimenti accettati, in sede giurisdizionale per i docenti precari.

Riportiamo il testo della mozione e vi informeremo sulla discussione di questa mozione al senato. Riportiamo altresi’ il testo degli emendamenti presentati ancora in attesa di approvazione

Mozione, nuovo testo
La mozione 1-00697, del senatore Di Biagio ed altri, pubblicata il 23 novembre 2016, deve intendersi riformulata come segue:
DI BIAGIO, CONTE, LUIGI MARINO, RUTA, BERGER, ZIN, RICCHIUTI, LANIECE, MICHELONI – Il Senato,
premesso che:
la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);
la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell’anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell’avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all’espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;
il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l’effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;
ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l’anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;
la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;
considerato che:
non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo, considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale ante 2002 e parte dei laureati in Scienze della formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le competenze acquisite in questi anni;
gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi, hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola. In considerazione di questi elementi, sottoporli ad ulteriore formazione, per tempi così lunghi, appare superfluo e svilirebbe il valore dei titoli abilitanti rilasciati loro dallo Stato italiano;
in riferimento al personale docente precario con un’anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza “Mascolo” del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all’abuso di contratti a termine;
al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell’art. 1, che: “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”;
il citato dispositivo normativo, lungi dall’aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell’insegnamento un’anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell’insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;
di fatto, l’imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un’assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell’esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;
tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al comma all’art. 132 dell’art. 1, anche “un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016”, la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;
gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;
l’inserimento all’interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l’abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all’inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;
considerato inoltre che a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo nelle graduatorie di istituto di III fascia sono ancora presenti docenti che, in questi anni, hanno prestato servizio presso le scuole italiane e non hanno tuttavia potuto frequentare il percorso abilitante speciale nel 2013 e tutti i laureati successivamente al 2014, anno di avvio del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, non hanno ad oggi avuto occasioni per abilitarsi, né hanno potuto inserire nei propri piani di studio i crediti previsti per accedere ai futuri concorsi, impegna il Governo:
1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall’eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l’adeguata stabilizzazione;
2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l’inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto;
3) a valutare la possibilità di introdurre un esonero dal sistema di formazione triennale post-concorso e a prevedere un solo anno di prova per gli abilitati, ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015;
4) a valutare la possibilità di avviare, in tempi rapidi, i nuovi sistemi di abilitazione e reclutamento, al fine di consentire ai neolaureati adeguate possibilità di abilitarsi e accedere ai ruoli della scuola, valutando anche, qualora i tempi di messa a regime del nuovo sistema di reclutamento risultino ancora inevitabilmente lunghi, l’avvio di un terzo ciclo di tirocinio formativo attivo;
5) ad avviare iniziative di monitoraggio e censimento della consistenza attuale delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti e le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento.
(1-00697) (Testo 2)

Emendamenti presentati dal gruppo Misto, da Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà:

4.29
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.
5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

4.28
MANCUSO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all’estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che fissa i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.
5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell’arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

4.29
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all’estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che fisserà i termini per l’inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2018/2019.
5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto».

Avv. Anna Fasulo,del gruppo dei docenti precari abilitati non inseriti in graduatoria ad esaurimento https://www.facebook.com/groups/232190047183624/

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