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Esami di qualifica Istituti professionali statali: ancora nessuna indicazione per l’anno scolastico 2013/14

Con l’anno scolastico 2013/14 gli istituti professionali statali (IPS) dovranno effettuare per la prima volta gli esami per il rilascio delle qualifiche professionali relativi ai percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) erogati in regime sussidiario. I percorsi sussidiari sono stati formalmente avviati dall’a.s. 2011/12 a seguito della sottoscrizione dell’intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 (recepita con DM 4/11) e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011 (recepito con DM 11 novembre 2011). Da segnalare che il percorso di “Operatore del mare e delle acque interne” è stato avviato invece nel 2012/13 a seguito dell’Accordo del 19/01/2012 (recepito con DM 23 aprile 2012).

Come è noto le modalità di effettuazione degli esami di qualifica in base al previgente ordinamento (regime surrogatorio) erano regolate dagli articoli 25, 26, 27 e 28 dell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90.

L’effettuazione degli esami di qualifica nell’ambito dei “nuovi” percorsi IeFP rientra tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti dal D.Lgs. 226/05 e specificatamente regolati dall’art. 20.

In particolare tale articolo stabilisce che:

a) previo  superamento  di  appositi  esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura  professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, (…) ;

b)  nelle commissioni per gli esami sia assicurata   la   presenza   dei  docenti  che hanno impartito insegnamenti nell’ambito dei percorsi IeFP.

Nonostante la genericità di tali disposizioni, occorre tuttavia ricordare che il medesimo Decreto Legislativo 226/05 all’art. 15 precisava che le modalità di accertamento dei LEP dei percorsi IeFP e quindi anche degli esami di qualifica, fossero stabiliti con il medesimo regolamento che doveva definire, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, gli “standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli  professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (art. 7 comma 1 lettera c) della Legge 53/03).

Tale Regolamento in realtà non è stato mai emanato e questo crea di per sé un vulnus piuttosto rilevante sulla tenuta e sulla solidità di tutto il sistema di IeFP.

Per completare il quadro normativo, occorre ricordare che l’Intesa del 16 dicembre 2010 stabiliva che “Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica (…)” fossero a carico delle Regioni.

In queste settimane un gruppo tecnico delle Regioni allargato al MIUR sta lavorando per la definizione di:

  • un documento tecnico sulle procedure di esame di qualifica in esito a percorsi di IeFP
  • dell’Accordo e delle Linee Guida per i passaggi tra i sistemi di Istruzione e IeFP e viceversa.

Premesso che la definizione di un quadro di riferimento nazionale appare un elemento di grande importanza per l’unitarietà del sistema di IeFP, è altrettanto evidente come la scuola militante, che concretamente opera quotidianamente sul campo e realizza i percorsi di studio, non risulti affatto coinvolta in questo processo di trasformazione. Essa, anzi, appare sbigottita e smarrita rispetto all’emanazione di norme spesso incomprensibili, anche perché non legate a robuste misure  di accompagnamento, sempre richiamate ma quasi mai realizzate.

Per tutti questi motivi la FLC CGIL ha chiesto la convocazione di un urgente incontro con la IX commissione della Conferenza delle Regioni su questa delicatissima materia.

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