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Guide – Mobilità, errori nei punteggi, dieci giorni per presentare ricorso

I docenti e gli Ata che dovessero ritenersi lesi nei loro diritti, per quanto riguarda i punteggi o i provvedimenti di mobilità, potranno presentare reclamo al dirigente scolastico o al dirigente dell’uffi cio provinciale entro 10 giorni dalla formazione dell’atto.
Lo prevede l’articolo 12 del contratto sulla mobilità di quest’anno. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Qualora i reclami non dovessero trovare accoglimento, gli interessati potranno adire gli ulteriori rimedi previsti dall’ordinamento.
Che di fatto si riducono ormai al ricorso al giudice del lavoro. Sebbene, infatti, il contratto sulla mobilità faccia riferimento agli articoli del contratto di lavoro che prevedono la possibilità di esperire i tentativi di conciliazione presso la direzione del lavoro o presso l’uffi cio scolastico adesso questi rimedi non sono più esperibili.
Perché con la riforma del codice di rito i tentativi di conciliazione di fonte speciale o negoziale sono stati defi nitivamente cassati. E dunque, il tentativo di conciliazione, volto alla composizione bonaria delle liti di lavoro dei dipendenti pubblici, non è più esperibile in forma semplifi cata. Tale preclusione vale sia per i procedimenti speciali presso la direzione provinciale del lavoro (cosiddetta conciliazione collegiale regolata dagli artt. 65 e 66 del decreto legislativo. 165/2001 nella versione pre-riforma) che per quelli che si intentavano direttamente presso le amministrazioni (cosiddetta conciliazione negoziale prevista dai contratti collettivi).
La composizione stragiudiziale delle controversie, che adesso non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può avvenire ora soltanto davanti all’apposito collegio costituito presso la direzione provinciale del lavoro, composto da 9 persone: il direttore dell’uffi cio stesso o un suo delegato o un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale (art.410 c.p.c.).

ItaliaOggi

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