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Pagamento ferie non godute – Per i precari questo รจ l'ultimo anno

 

Il divieto di monetizzazione delle ferie sarร  applicato alla scuola solo dal 1ยฐ settembre 2013. E dunque, almeno per quest’anno, i docenti precari non subiranno alcuna decurtazione della relativa indennitร . ร‰ quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale delle politiche finanziarie e del bilancio del ministero dell’istruzione il 12 giugno scorso. Il provvedimento รจ stato diffuso a margine di una riunione con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams e reca le disposizioni per liquidare l’indennitร  sostitutiva per ferie non godute.

L’amministrazione centrale ha comunicato l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi, comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal contratto di lavoro. E cioรจ i 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto.

Per quanto riguarda, invece, la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente e non docente, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attivitร  didattiche, il dicastero di viale Trastevere ha ricordato che sarร  effettuata dalle ragionerie territoriali dello stato, alle quali i dirigenti scolastici dovranno trasmettere gli atti necessari. E quindi, almeno per quest’anno, i diretti interessati fruiranno pienamente dell’indennitร  (circa 1500 euro)senza subire alcuna decurtazione. La decisione giunge al termine di un lungo braccio di ferro tra sindacati e amministrazione sulla corretta interpretazione da dare alle nuove disposizioni sul divieto di monetizzazione delle ferie. L’amministrazione, infatti, fino a qualche giorno fa, era incline a non dare alcun rilievo al termine perentorio contenuto nel comma 56 dell’articolo 1 della legge 228/2012. Termine che fissa al 1ยฐ settembre 2013 la disapplicazione delle clausole contrattuali che stabiliscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. I sindacati, invece, forti della chiarezza inequivocabile della disposizione contenuta nel comma 56, hanno rivendicato all’unisono il diritto alla piena monetizzazione, minacciando azioni legali e mobilitazione della categoria. E alla fine il ministero non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione emanando un provvedimento con il quale ha ordinato ai dirigenti scolastici di dare piena osservanza a quello che dice la legge.

La questione era nata dopo che il governo Monti, con l’articolo 5 del decreto legge 95/2012, aveva disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici.

Tale preclusione, perรฒ, aveva destato perplessitร  tra gli addetti ai lavori. E ciรฒ aveva indotto il governo ad intervenire con un ulteriore provvedimento legislativo ยซper evitare la probabile soccombenza dell’Amministrazione nelle inevitabili controversieยป.

Di qui l’inserimento di un ulteriore comma all’art. 5 del decreto legge 95/2012, introdotto con i commi 55 e 56 dell’articolo 1 della legge 228/2012, con il quale sono state aggiunte due nuove disposizioni speciali per la scuola. La prima prevede che il divieto di monetizzazione non si applica ai supplenti ยซlimitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui รจ consentito al personale in questione di fruire delle ferieยป. E la seconda prevede che l’applicazione delle nuove disposizioni debba avvenire solo a far data dal 1ยฐ settembre 2013.

In buona sostanza, dunque, il legislatore ha preso atto che i supplenti non hanno il tempo materiale di fruire delle ferie durante lo svolgimento dell’incarico. Ciรฒ perchรฉ il contratto ne prevede la fruizione solo durante il periodo di sospensione delle attivitร  didattiche (dal 1 luglio al 31 agosto). E quindi รจ stato ampliato il periodo di fruizione, comprendendo anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, e ponti vari). Ma siccome anche cosรฌ non possono fruire di tutte le ferie maturate (si pensi ai titolari di incarichi fino al 30 giugno) รจ stata prevista la monetizzazione della differenza tra le ferie maturate e i giorni effettivamente fruiti. Questa disposizione, perรฒ, contrasta con quello che c’รจ scritto nel contratto di lavoro, che non prevede questa limitazione. E quindi il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria fissando un termine, fino al compimento del quale continuerร  ad applicarsi la disciplina piรน favorevole prevista dal contratto. Questo termine รจ il 31 agosto 2013 e si ricava dal fatto che il termine a partire dal quale bisognerร  applicare le nuove disposizioni รจ stato fissato al 1ยฐ settembre 2013. Fino ad allora tutto resterร  come prima. E quindi, anche quest’anno, i precari si vedranno corrispondere l’indennitร  senza alcuna decurtazione. Giova ricordare, peraltro, che sebbene questa indennitร  abbia una funzione risarcitoria, di fatto, essa viene utilizzata, insieme all’indennitร  di disoccupazione, come un vero e proprio ammortizzatore sociale per fare fronte ai bisogni alimentari nei mesi estivi non coperti da retribuzione.

Antimo Di Geronimo

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