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Pensionamenti personale scolastico – Il decreto appena emanato a firma del ministro

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

D. M. n. 97 del 20 dicembre 2012

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011;

Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011 ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008;

Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11;

Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11 al personale della scuola;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

D E C R E T A

Art.1

1 . Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

2 . Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

Art.2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.

Art.3

1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2013, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 4

1. Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

IL MINISTRO

f.to Francesco Profumo

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