HomesindacatiPrecari e pagamento e ferie non godute, facciamo il punto

Precari e pagamento e ferie non godute, facciamo il punto

CGIL – La legge n. 135/2012 (Spending Review) ha introdotto per tutto il pubblico impiego il divieto alla monetizzazione delle Ferie.
Questa norma è particolarmente assurda e vessatoria per la scuola  e per il personale precario. E’ a tutti evidente questa norma contrasta con il divieto di fruire delle ferie durante il periodo coincidente con le attività didattiche (i famosi 6 giorni di ferie  durante l’attività didattica previsti dal contratto sono impossibili da fruire per il divieto di sostituzione con aggravio di spesa).
Le norme generali per il personale previste dal contratto (art. 13 CCNL 2007) prevedono che sia il lavoratore a chiedere la collocazione in ferie (il DS può accogliere o respingere, ma non può obbligare a coprire d’autorità un determinato periodo).
Il provvedimento prevede che le ferie del personale a tempo determinato siano fruite nei periodi di interruzione dell’attività didattica e pertanto fa riferimento per la scuola all’interruzione nei periodi di chiusura stabiliti dal calendario scolastico regionale e in particolare nel periodo di Natale e Pasqua.
Anche questa interpretazione è tuttavia in contrasto con altre norme generali infatti l’articolo 2109 del codice civile pone un limite alla scelta del periodo feriale da parte del datore. Questo infatti stabilisce che il periodo di godimento delle ferie debba essere “possibilmente continuativo”, per poter consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie psicofisiche, che è poi lo scopo del diritto alle ferie.
Il decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004 prevede per il lavoratore il diritto ad un periodo di ferie retribuite di quattro settimane all’anno. Di tale periodo due settimane, anche consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse, (…).

Siamo quindi nella condizione di poter affermare che:

1)      nessun lavoratore deve essere costretto a prendere ferie su indicazione del DS;
2)      nessun frazionamento delle ferie deve essere fatto per periodi inferiori a 15 giorni;
3)      nessun lavoratore è obbligato a presentare un piano ferie prima della maturazione di 15 giorni lavorativi consecutivi
4)      è opportuno che si attenda almeno fino alla fine di febbraio (termine entro il quale potrebbero essere maturati i 15 giorni di ferie) per verificare anche eventuali ripensamenti del  governo su questa assurda norma.

Nostro impegno è batterci per ripristinare la norma precedente e consentire il pagamento integrale delle ferie non godute. Questa iniziativa avrà successo se uniti respingeremo qualsiasi forzatura o ricatto.

Vi chiedo di diffondere nelle vostre scuole questo chiarimento soprattutto al personale precario che ha contratti con scadenza 30/6.

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