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Pubblicazione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s.2007/08

Prot. n. AOODGPER 20893 Roma, 31 ottobre 2007

D.G. per il personale della scuola

Uff. III
 Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. Al Capo Dipartimento dell’Istruzione

SEDE

Oggetto: Pubblicazione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s.2007/08.-

In relazione alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto definitive di prima e, successivamente, di seconda e terza fascia, si ritiene opportuno riepilogare le operazioni necessarie per l’attribuzione di supplenze a titolo definitivo sui posti già ricoperti a titolo provvisorio in attesa dell’avente titolo.

  1. POSTI DI INSEGNAMENTO COMUNE

a) supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche

Con la pubblicazione delle graduatorie di prima fascia le scuole provvedono al conseguente reperimento dell’aspirante cui attribuire il relativo contratto a titolo definitivo. In caso di mancato esito positivo nello scorrimento della graduatoria di prima fascia rimane in servizio il supplente a titolo provvisorio in attesa della pubblicazione delle graduatorie di seconda e terza fascia, in base alle quali ciascuna scuola interessata effettuerà l’ulteriore attività per l’attribuzione della supplenza a titolo definitivo.

Ove al termine di tale sequenza operativa la scuola non sia stata in grado di reperire il supplente in base alle proprie graduatorie dell’a.s. 2007/08, la scuola medesima dovrà, ai sensi dell’art.7 comma 9 del nuovo Regolamento, utilizzare le graduatorie delle altre scuole della provincia secondo un criterio di viciniorità.

b) supplenze temporanee

Con analoga sequenza di cui al precedente punto a) le scuole provvedono all’attribuzione delle supplenze temporanee a titolo definitivo in sostituzione di quelle, al momento in atto, attribuite sulla base delle precedenti graduatorie dell’a.s. 2006/07. A tale operazione si dà luogo esclusivamente per quelle supplenze che, al momento in cui la scuola dispone delle nuove graduatorie definitive, abbiano un periodo ulteriore di durata che, indicativamente, sia pario superiore a 10 giorni ;nei casi di periodi inferiori rimane in servizio il precedente supplente fatti salvi gli eventuali, ulteriori periodi di continuazione della supplenza per i quali si dispone comunque in base alle nuove graduatorie dell’a.s. 2007/08.

  1. POSTI DI SOSTEGNO

Con la pubblicazione degli elenchi di sostegno relativi all’anno scolastico in corso si provvede- mediante la medesima sequenza operativa e criteri di cui ai precedenti punti 1/a 1/b, ivi incluso il ricorso agli elenchi delle altre scuole secondo il già richiamato art.7 comma 9 del Regolamento- all’attribuzione di supplenze a titolo definitivo nei riguardi di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione inclusi in detti elenchi, in sostituzione sia dei supplenti forniti del predetto titolo ma nominati sulla scorta degli elenchi relativi all’anno scolastico precedente, sia dei supplenti eventualmente privi del titolo in questione.

In subordine alle predette operazioni, i dirigenti scolastici potranno attribuire supplenze su posti di sostegno in sostituzione dei supplenti non specializzati agli aspiranti che, in applicazione dell’art 6, comma 2, del Regolamento abbiano acquisito il prescritto diploma di specializzazione entro la data del 30 novembre 2007 e ne abbiano data formale comunicazione alle scuole nelle cui graduatorie risultano inclusi entro il 3 dicembre 2007. Ovviamente dei predetti aspiranti che hanno acquisito tardivamente il titolo di specializzazione si terrà conto anche in occasione di successive necessità di supplenze su posti di sostegno, ritenendoli a tal fine collocati in coda ai rispettivi elenchi di sostegno.

Trascorsa la predetta data del 3 dicembre, nei casi in cui la sopra descritta attività di reperimento del supplente a titolo definitivo fornito del diploma di specializzazione non abbia dato esito positivo e, pertanto, fatta salva la completa utilizzazione nella provincia di tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione, si debba necessariamente attribuire la supplenza a titolo definitivo su posto di sostegno ad aspirante privo di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici cui siano residuati posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi del predetto titolo provvederanno a confermare in via definitiva sui posti stessicoloro ai quali lasupplenza fino all’avente titolo sia stata attribuita attingendo dalle graduatorie dell’a.s. 2007/08.

Infine, nei casi residuali rispetto alla casistica precedentemente indicata, i dirigenti scolastici provvederanno ad attribuire la supplenza a titolo definitivo ad aspiranti privi di diploma di specializzazione inclusi nelle nuove graduatorie dell’a.s. 2007/08 mediante lo scorrimento della graduatoria di posto comune se trattasi di scuola dell’infanzia o primaria, ovvero, se trattasi di scuola secondaria, mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie secondo l’ordine prioritario di fascia, secondo i criteri adottati per la formazione dei corrispondenti elenchi per il sostegno previsti dall’art.6 comma 1 del Regolamento.

Per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti è facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio nominato in base alle graduatorie del precedente anno scolastico, lasciare la supplenza in atto per accettare qualsiasi tipologia di supplenza propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del corrente a.s. 2007/08.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giuseppe Fiori

 

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