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Ricorsisti depennati dalle GaE, il provvedimento

Ricorsisti depennati dalle graduatorie di terza fascia

NoiPa in crash

Dopo l’espulsione dalle GaE dei diplomati magistrale di Alessandria, adesso è la volta dei docenti della Tabella A che avevano fatto ricorso per essere inseriti in GaE senza essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Il primo AT ad emettere il decreto di espulsione è quello di Bergamo. Nella giornata del 15 giugno scorso ha pubblicato sul proprio portale gli elenchi dei depennati gettando nello sconforto quei precari privi di abilitazione che in questi anni hanno partecipato a ricorsi collettivo proposti da associazioni, da sindacati ed anche studi legali.

Scioglimento della riserva e depennati dalle GaE, il provvedimento

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 4.06.2004 n. 143;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art.1;
Visto il D.M. n. 235 del 1.04.2014 di aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17, che non consente nuove inclusioni;
Visti i precedenti provvedimenti in esecuzione dei decreti monocratici emessi dal TAR del Lazio Sez. III bis nell’ambito dei ricorsi descritti nell’allegata tabella:
Visto :l proprio decreto n. 163 del 17.08.2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo valide per l’a.s. 2016/2017;
Tenuto Conto: che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere al depennamento nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all’Amministrazione.
Ritenuto: pertanto, di dovere procedere all’esecuzione delle Sentenze del TAR Lazio Sez. III bis.
Visto l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 nella parte in cui prevede “è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;

DISPONE

Per le motivazioni di cui alla premessa e con effetto retroattivo, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola di primo e secondo grado e dalla relativa graduatoria di Istituto di prima fascia i sottoelencati Ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad esaurimento in esecuzione dei sottoelencati decreti monocratici emessi dal TAR Lazio Sez. III bis: L’elenco dei depennati.

I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i predetti docenti contratti a tempo determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adotteranno, in attuazione dell’apposita clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all’individuazione; detti contratti stipulati con i docenti si intenderanno quindi risolti al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Il dirigente
Patrizia Graziani

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