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Ripartizione del Fondo di Istituto (FIS) – Le considerazioni di un docente RSU

Il Fondo di Istituto, come ben sapete, è un insieme di risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l’intensificazione delle attività, e riguarda sia docenti che ATA.
Per gli insegnanti (recita l’articolo 88 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
Durante la contrattazione d’istituto però, dal documento presentato a novembre 2012 da tutte le parti Sindacali, emerge con evidenza un forte squilibrio del FIS dei Docenti in favore degli incarichi finalizzati alla gestione della Scuola, rispetto a quelli destinati all’attività prettamente didattica, che dovrebbe costituire la finalità del Fondo Docenti.
Praticamente i nostri D.S asseriscono che essendo la gestione della Scuola funzionale all’espletamento dell’attività didattica, le risorse servono a retribuire funzioni ed attività che incrementano la produttività (un altra parola aziendalista nella scuola, ma che vuol dire?). Cosi il FIS diviene uno strumento di divisione dei lavoratori e di arbitrio da parte del dirigente e di una ristretta cerchia in genere di docenti.
Ecco perchè le R.S.U coadiuvate (sarebbe un sogno) da sindacati (chi li visti?) che partecipino concretamente ed attivamente alla contrattazione, dovrebbero puntualizzare ai cari D.S che per “didattica” s’intende l’attività svolta con gli studenti.
Cerchiamo allora di fare un po di chiarezza (vista una certa confusione) riguardo alla terminologia con cui si indicano quelle prestazioni lavorative aggiuntive che non rientrano negli obblighi di servizio ma piuttosto in attività straordinarie.
Secondo l’art. 88/2 (lettere b,c,d,) con il Fondo di Istituto FIS sono, altresì, retribuite:
b. le attività aggiuntive di insegnamento (euro 35 orarie). Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici (ore pomeridiane di insegnamento, di recupero e di potenziamento) ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. In questa categoria rientrano tutte le attività svolte in presenza di alunni -tutta la classe o piccoli gruppi-, (ad esclusione della sostituzione dei colleghi assenti che non vengono pagate dal Fis), che si svolgono in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio dell’insegnante. Possono pertanto essere attività di recupero di classe, recupero per alunni stranieri, per alunni in difficoltà (che si svolgono in orario pomeridiano) oppure attività particolari inerenti a progetti sportivi, espressivo-teatrali, musicali ecc.

c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni (€ 50,00 orarie) con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.

d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (€ 17,50 orarie) . Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29, comma 3 – lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40+40 ore annue di consigli di classe di collegi docenti etc.
Invece le ORE ECCEDENTI che sono ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo che i docente mettono a disposizione per le sostituzioni dei colleghi assenti non vanno previste e pagate col FIS e sono disciplinate dall’art. 70 del CCNL 4.08.95. Il MPI accredita alle scuole fondi per i suddetti pagamenti.
ad 1/65 della retribuzione mensile iniziale nelle scuole secondarie;
ad 1/90 della retribuzione mensile iniziale nella scuola dell’infanzia;
ad 1/87 della retribuzione mensile iniziale nella scuola elementare.

Ioannis Lioumis

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