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Sgambato: Perchè la Buona scuola ha ignorato il Personale Educativo? Il deputato presenta una interrogazione al Ministro Giannini

A difesa del Personale Educativo (PPPP), categoria di docenti totalmente ignorato dalla Buona Scuola, è intervenuto il deputato del Gruppo Pd Camilla Sgambato, che insieme ai deputati cofirmatari Tino Iannuzzi, e Massimiliano Manfredi, ha presentato una interrogazione al Ministro dell’istruzione,dell’Università e della ricerca. Il deputato chiede proprio al Ministro Stefania Giannini spiegazioni sulla disparità di trattamento dei docenti educatori precari inseriti in Gae, esclusi dal piano assunzionale della Buona scuola, e se non ritenga “opportuno procedere all’applicazione della normativa, che prevede la mobilità nella scuola primaria e da riconoscimento dell’abilitazione quale titolo di accesso alla classe di concorso EEEE”.
Anche perchè i docenti precari educatori dei convitti sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel 2002, cioè quando hanno conseguito l’abilitazione con concorso bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e sebbene appartenenti alla classe di concorso PPPP, tranne che per le fasi di immissioni in ruolo ordinari nel 2015 non sono stati coinvolti nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 ed, inoltre, non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali.
“Gli educatori sono a tutti gli effetti insegnanti – ha sottolineato il deputato – e appaiono di difficile comprensione la ragione per cui essi sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso a cattedra”
Il deputato mette in evidenza al ministro Giannini come la ” legge n. 107 del 2015 stabilisca, che l’appartenenza alle graduatorie ad esaurimento sia il requisito fondamentale per accedere al piano assunzionale nazionale, per le fasi B e C e il personale educativo ne fa parte al pari dei docenti: gli educatori precari hanno superato un concorso di abilitazione, come i docenti di disciplina”.
“Il loro inquadramento – continua il deputato – è equiparato, in tutto e per tutto, ai docenti della scuola primaria, sia secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121), sia sulla base di una serie di espressioni della Corte dei conti e del Tar del Lazio. Non è un caso che esista la classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 «Pedagogia e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 nell’area funzione docente e finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori”.
La Sgambato elenca pure tutte le sentenze che si sono pronunciate a favore dell’equiparazione del Personale Educativo a quello di docenti di scuola primaria,tanto che il “Tar del Lazio terza sezione bis N. 07769/2016 REG.PROV.COLL. N. 13985/2015 REG.RIC., con sentenza emanata il 6 luglio 2016, ha accolto il ricorso del personale educativo stabilendo, tra l’altro, che il bonus di 500 euro destinato all’autoformazione e all’aggiornamento spettasse anche a tali figuri professionali in virtù dell’equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative al titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola primaria”.
Purtroppo però i docenti educatori continuano ad essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con una mobilità inesistente.
“Il personale educativo- sottolinea la Sgambato- continua ad essere trattato come se non fosse parte integrante del nostro sistema scolastico ed educativo. Né può accedere al concorso a cattedra, poiché la classe di concorso L030 (III), equiparata in tutto e per tutto ai docenti della scuola primaria, non viene evidentemente considerata un’abilitazione a tutti gli effetti con e quella invece conseguita dai docenti nella classe di concorso EEEE”
“Appare incomprensibile – continua – la mancata possibilità di migrazione professionale verso la scuola primaria, per il personale educativo, nonostante l’equiparazione, mentre è permesso il contrario.”
“Il personale educativo, infatti, è equiparato giuridicamente (ex articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) ed economicamente (ex articolo 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria;
tuttavia, i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento non possono presentare domanda di aggiornamento/mobilità tramite il sistema POLIS, ma affidarsi al più obsoleto sistema di trasmissione cartacea, a discapito della trasparenza, chiarezza e velocità”. Ha specificato la Sgambato nella interrogazione
“Inoltre, non possono esprimere le preferenze per più di tre sedi, mentre gli altri docenti possono scegliere tra 20 province diverse la propria destinazione. Né possono chiedere la mobilità interprovinciale sulla base della legge n. 107 del 2015 che deroga il vincolo triennale escludendo, tuttavia, gli educatori”
“L’educatore – sottolinea – non può poi prestare attività educativa all’interno delle scuole, poiché non è prevista la figura dell’educatore per le attività di progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione degli interventi educativi; eppure l’equiparazione, come già detto, è stata ulteriormente confermata da recenti provvedimenti giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio del luglio 2014 e del Consiglio di Stato nonché, da ultimo, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l’accesso ai candidati in possesso di abilitazione dei personale educativo alle prove preselettive al tirocinio formativo attivo sul sostegno della Scuola Primaria”
“Tra l’altro, con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la sentenza passata in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (2014) l’abilitazione a personale educativo conseguita a seguito del concorso ordinario è «considerata equipollente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria»”
“La totale esclusione del personale educativo dalla legge n. 107 del 2015, ha sicuramente delle ripercussioni negative su tale categoria di «docenti», non considerati tali e sebbene uguali non usufruiranno della soppressione della cosiddetta riforma Gelmini che prevede organici bloccati dal 2009 (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009); delle immissioni in ruolo straordinarie su tutto il territorio nazionale, nelle fasi B e C; della bonus card pari ad euro 500 per la formazione prevista da CCNL, (articolo 129 – azioni funzionali all’attività educativa – comma 4, che stabilisce: «Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa»)”
Il deputato, nella sua interrogazione, menziona anche la deliberazione n. 58 del 12 novembre 1992 della Corte dei conti sancisce, che stabilisce come l’attività svolta dagli educatori del personale educativo, svolta aia qualificata come «insegnamento» e ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria;
“L’articolo 398, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria»;
l’articolo 3 del DDG del 13 luglio 2011 sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a dirigente scolastico”
“Risulta doveroso precisare – continua la Sgambato – che l’ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e la successiva ordinanza cautelare n. 4823/2016 depositate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo abilitato di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al concorso docenti scuola primaria, contrariamente a quanto disposto dal decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base della mera equipollenza tra abilitati sui posti di personale educativo e abilitati all’insegnamento nella scuola”.



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