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USR Piemonte – Tutti gli acquisti devono passare dalla CONSIP

Prot. n. 4726                                                                         Torino, 29 maggio 2013

Ai Dirigenti Scolastici

delle istituzioni Scolastiche Statali

di ogni ordine e grado del Piemonte

LORO SEDI

e  p.c. Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti

degli Ambiti Territoriali del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro.

Si  trasmette, per opportuna conoscenza,  le  note  del MIUR prot. 2674 del 5/3/2013  e prot. n. 3354 del 20/3/2013 relative all’oggetto le quali,   benché rivolte alle scuole beneficiarie dei fondi strutturali europei , contengono indicazioni valide per tutte le istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE

Stefano ANDREOLI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Nota 5 marzo 2013 p.n. AOODGAI 2674

Fondi Strutturali europei 2007/2013 – Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro.
Il Ministero prende atto della modifica alla l. 296/2006 avvenuta con legge 228/2012 e ne desume l’obbligo per le amministrazioni scolastiche di utilizzare le convenzioni-quadro (ove attivate) per l’approvvigionamento di beni e servizi. Parallelamente, il MIUR paventa l’imminente adozione delle linee guida previste dal comma 450° dell’art. 1 l. 296/2006 per quanto riguarda il MePA.

Con nota Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012, questo Ufficio ha offerto chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l’acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell’art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il “Regolamento di Attuazione”), e dell’articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il “Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”).

Con successiva nota del 29 gennaio 2013 Prot. AOODGAI/1261 sono state fornite ulteriori precisazioni in ordine alle forme di pubblicità delle diverse procedure di acquisto di beni e servizi.

Nell’ambito della prima nota, e segnatamente al punto 2, sono state rese alcune precisazioni in merito agli “acquisti in rete”. All’epoca, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado erano stati espressamente esclusi, in forza dell’art. 1, comma 449 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’obbligo imposto a tutte le amministrazioni centrali e periferiche “di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro” di beni e servizi, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Come noto le convenzioni in parola sono contratti-quadro stipulati tra la CONSIP Spa e imprese precedentemente selezionate mediante procedure competitive; con tali accordi le imprese prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni che di tali prodotti necessitano.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, attraverso la sola emissione di ordinativi di acquisto, ottengono i prodotti e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro, da parte di imprese già selezionate dalla CONSIP Spa mediante una gara ad evidenza pubblica.

Benché le Istituzioni scolastiche siano state inizialmente esonerate dall’obbligo di approvvigionarsi di detti beni e servizi utilizzando le predette convenzioni, questo Ufficio ha comunque suggerito, per ragioni di carattere pratico, di accedere alle convenzioni stesse, predisponendo gli ordinativi di fornitura per il tramite della CONSIP Spa.

Con legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, art. 1, comma 150, le parole “ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie” contenute nell’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state sostituite dalle seguenti: “ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni un universitarie”.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, pertanto, anche le Istituzioni scolastiche sono  tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro. Non è più rimesso alla discrezionalità delle singole Istituzioni scolastiche l’acquisto di beni e servizi mediante adesione alle più volte menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e proprio obbligo.

L’utilizzo delle convenzioni può aversi indifferentemente per acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di  responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.

Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro ed in caso di motivata urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione.

Per i contratti in corso (ovvero per i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della Legge di stabilità del 2013) ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, le Istituzioni scolastiche possono recedere previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

La documentazione attestante le circostanze di cui sopra dovrà essere conservata agli atti dell’Istituzione scolastica a comprova dell’avvenuto rispetto, in via prioritaria, delle procedure di acquisizione di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro.

Tanto premesso il punto 2 “Precisazione sugli acquisti in rete” della nota Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 deve intendersi sostituito con quanto sin qui esposto.

Sul piano operativo si ricorda che, per aderire alle convenzioni-quadro, è necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e seguire il percorso ivi indicato cliccando inizialmente sulla voce “programma”, cliccando poi la voce “strumenti” ed entrando, infine, nella “vetrina delle convenzioni”.

Con riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) si rappresenta che, quanto prima, saranno emanate le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria attraverso il sistema di e-procurement.

Infine appare opportuno richiamare la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, recante all’art. 1, commi 15 e 16, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, gli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Nota 20 marzo 2013 p.n. AOODGAI 3354

Oggetto: Fondi strutturali europei 2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.

Il Ministero risponde ai numerosi quesiti giunti dopo la pubblicazione della precedente nota Prot. 2674/2013 precisando che:

– i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della modifica (1° gennaio 2013), essendo relativi a procedure iniziate nel 2012, sono senz’altro legittimi;

– resta possibile procedere ad acquisti “extra Consip” nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;

2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;

3. laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Con nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, questo Ufficio si è limitato a richiamare l’attenzione sulle nuove disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni Consip previste dal D.L. 95/2012 e dalla legge 228/2012 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

A seguito di detta nota, sono giunti numerosi quesiti; pertanto, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) la sorte dei contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge 228/2012 (1° gennaio 2013) sulla base di procedure di gara avviate nel corso del 2012;

b) le ipotesi in cui, alla luce dell’attuale quadro normativo, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara.
Con riferimento al profilo sub a), si evidenzia che, qualora l’affidamento origini da una procedura di gara avviata nel corso del 2012 e dunque precedentemente alla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni, il relativo contratto dovrebbe considerarsi del tutto legittimo, in quanto all’epoca dell’avvio della procedura selettiva non vi era l’obbligo di ricorrere alla Consip ai fini della individuazione del fornitore di beni e/o servizi.

Quanto al profilo sub b), si evidenzia quanto segue.

Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l’obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;

2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;

3. laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall’art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

Ciò posto, si forniscono suggerimenti in merito agli adempimenti richiesti.

L’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all’esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell’affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell’esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell’esito dell’analisi di convenienza comparativa etc.).

Si allega alla presente il testo dell’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 come modificato dalla legge 228/2012 e si rimanda al testo integrale dei citati provvedimenti normativi per ulteriori approfondimenti.

La presente nota integra la nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Annamaria Leuzzi

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

Art. 1 – Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

(comma così modificato dall’art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)

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