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WebCam e asili nido – Il Garante della privacy frena il provvedimento

Freno alle webcam negli asili nido. L’uso generalizzato della videosorveglianza, accessibile ai genitori via web, viola la privacy. Lo ha stabilito il garante con il provvedimento n. 230 dell’8 maggio 2013, con il quale ha bloccato il trattamento delle immagini a un asilo nido di Ravenna.
Il pericolo di visione da parte di terzi malintenzionati di tutti bambini dimostra l’illegittimità del trattamento. E non basta la richiesta dei genitori a giustificare le riprese.
Nel caso specifico il sistema di videosorveglianza, dotato di webcam, dava la possibilità ai genitori di controllare i locali in cui stavano i propri figli minori durante il periodo di permanenza al nido. L’asilo ha fatto presente che la webcam sarebbe stata installata sia per motivi di sicurezza a protezione dei beni e delle persone, sia per soddisfare le richieste dei genitori. Inoltre la sicurezza, secondo l’asilo, sarebbe garantita da un doppio livello di password per l’accesso tramite internet e dall’impossibilità di registrare o di copiare i fotogrammi su altri supporti digitali.
Il garante si è attivato d’ufficio, appresa la notizia dalla stampa, e ha constatato la violazione del codice della privacy per molte ragioni. Anche se il garante non ha chiuso completamente le porte a una videosorveglianza mirata, giustificata da reali esigenze di arginare effettivi pericoli e in idonee condizioni di sicurezza.
Nel caso di Ravenna, invece, la videosorveglianza è stata giudicata sproporzionata rispetto alla finalità di tutela dell’incolumità fisica dei minori: una finalità del tutto lecita, ma che, secondo il garante, deve essere assicurata cercando di salvaguardare anche altri interessi fondamentali, tra i quali quello alla riservatezza dei bambini.
Infatti, per considerare proporzionata l’utilizzazione dell’impianto, occorre che presso i luoghi che ospitano i minori sussistano significative situazioni di obiettivo rischio, tali da renderne effettivamente necessaria l’installazione. Ciò potrebbe capitare, per esempio, se l’asilo nido è situato in un contesto ambientale difficile. In assenza di notizie sulla pericolosità del sito l’installazione della webcam all’interno dell’area didattica riservata ai minori non è necessaria e neanche proporzionata.
In ogni caso, anche quando l’installazione della webcam interna è giustificata e proporzionata, il garante sottolinea che la finalità di tutela della sicurezza dei minori non richiede necessariamente forme di collegamento via web con i genitori: il controllo a distanza di mamma e papà non è finalizzato alla tutela della sicurezza dei minori, ma solo a placare eventuali ansie o curiosità dei genitori. Secondo il garante anche i sistemi di sicurezza adottati facevano acqua: non assicuravano che la visione delle riprese restasse circoscritta ai soli soggetti muniti di credenziali; la visione da parte dei genitori abilitati non era limitata esclusivamente alle attività del proprio figlio, ma si estendeva anche alla condotta degli altri minori iscritti e dei docenti.
Il garante ha, dunque, dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all’asilo nido l’ulteriore trattamento delle immagini.
Antonio Ciccia

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