Questa tematica è già stata trattata in un precedente articolo, ora, in vista della pubblicazione dell’O.M. che disciplina l’aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio 2022/24, a seguito di numerosi quesiti di docenti di ruolo che chiedono di iscriversi in GPS, approfondiamo ulteriormente la problematica.
1) Il docente di ruolo può inserirsi nelle GPS di prima fascia se abilitato e/o di seconda fascia se non abilitato, nella prima fascia delle GPS di sostegno, se in possesso dello specifico titolo di specializzazione, nella seconda fascia, se, non specializzato, ha prestato servizio su posto di sostegno per tre annualità.
2) Il docente di ruolo potrà inserirsi nelle GPS per altra classe di concorso o tipologia di posto.
3) Il docente di ruolo potrà inserirsi nelle GPS della provincia di attuale titolarità, nella provincia in cui otterrà il trasferimento il 17 maggio, in tale data si potranno ancora presentare le domande di aggiornamento delle GPS, ovvero in altra provincia a scelta del docente.
4) Il docente di ruolo, come detto al punto 2) si inserirà in GPS per altra classe di concorso o tipologia di posti rispetto a quella di attuale titolarità, in quanto, ai sensi dell’art.36 del CCNL istruzione e ricerca
del 19.4.2018, il docente con contratto a tempo indeterminato ( ex di ruolo) può trasformare il suo contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, accettando supplenze di durata annuale ( al
30 giugno o al 31 agosto) solo per altra classe di concorso o altra tipologia di posto.
Esempio
Il docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado titolare su posto comune, sprovvisto del titolo di specializzazione ma con tre anni di servizio su posto di sostegno, non potrà accettare una supplenza di durata annuale su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado dalla seconda fascia GPS sostegno della scuola secondaria di primo grado, mentre potrà accettare una supplenza annuale su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, se utilmente collocato nella seconda fascia della GPS sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
5) Esaminiamo la varia casistica di docenti di ruolo che possono inserirsi nelle GPS e accettare una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto, con decorrenza primo settembre.
Trattasi di docenti con contratto a tempo indeterminato che, al momento dell’individuazione della sede ( agosto) per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata annuale ( 1 settembre), si sono inseriti a pieno titolo ( maggio) nelle GPS relative al biennio 22/23 e 24/25.
A) Docenti immessi in ruolo a qualunque titolo fino all’a.s. 2019/20.
Possono inserirsi in GPS, ad agosto partecipano alla procedura informatizzata per la scelta della sede della supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto, il primo settembre nella sede ottenuta stipulano il contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.36 del CCNL.
B) Docenti immessi in ruolo a qualunque titolo ai fini giuridici ed economici nel 2020/21.
A questi docenti era stata preclusa la possibilità, dall’art.58 comma 2 lett.f) della legge 106/2021, di utilizzare l’istituto contrattuale previsto all’art.36 del CCNL, ora, ai sensi ?dell’art.19 comma 3 sexies della legge n.25 del 28. 3. 2022, essi possono iscriversi nelle GPS 22/24 e accettare supplenze di durata annuale nella provincia di attuale titolarità, in quella dove saranno trasferiti il 17 maggio ovvero in altra provincia.
B1) Docenti immessi in ruolo nel 21/22 con retrodatazione giuridica al 20/21.
Questi docenti, ora ancora in anno di prova, non avendo avuta ancora la conferma in ruolo, ai sensi dell’art 399 del D.Lvo 297 del 16.4.1994, integrato con il comma 3 bis dalla Legge 159 del 20 12.2019, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadono da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato ( daGPS e da GI) o indeterminato ( da GAE, ma non dalle Graduatorie di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli).
Pertanto i suddetti docenti, decadendo dalle GPS aggiornate per il 22/24, non potranno stipulare contratti a tempo determinato di durata annuale per il biennio 22/23 e 23/24.
C) Docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 2021/22.
Per questi docenti, che ancora non hanno ottenuto la conferma in ruolo, vale quanto già detto per i docenti di cui al punto B1)
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 399 del D.Lvo 297/1994, essi decadono dalla GPS 22/24 all’esito positivo del periodo di prova formazione e quindi non potranno stipulare un contratto a tempo determinato di durata annuale per il biennio 22/23 e 23/24.
D) Docenti assunti da GPS di prima fascia o da elenchi aggiuntivi nel 21/22 ai sensi del comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021.
Questi docenti devono aggiornare le GPS, in quanto, nel caso essi non superino la prova disciplinare, resteranno in GPS e in GI e saranno destinatari di supplenze.
Nel caso invece essi superino l’anno di prova formazione e successivamente la prova disciplinare, ottenendo la conferma in ruolo, decadono dalla GPS 22/24, ai sensi del già citato comma 3 bis dell’art. 399 del DL.vo 297/94 e non potranno stipulare un contratto a tempo determinato di durata annuale per il biennio 22/23 e 23/24.
Libero Tassella
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