Aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017/2010, la nota del MIUR
A conferma che è in fase di arrivo il decreto che riapre ed aggiornale le graduatorie di istituto vi è la recente emanazione della nota protocollo n.5499 del 19-05-2017 di ieri a firma del direttore generale dottoressa Palumbo avente come oggetto:”Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”.
Un passaggio questo fondamentale per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto che – ricordiamo – scomparivano con la buona scuola ma sono resuscitate con il milleproroghe. Un salvataggio in extremis che consentirà per il prossimo triennio alle scuole di poter contare sui supplenti, altrimenti il rischio era che le scuole potessero chiamare direttamente “conoscenti” ed amici degli amici, scusateci calchiamo la mano.
La Redazione di InformazioneScuola è convinta che le nomine dei docenti debbano avvenire in maniera chiara e trasparente. Le scuole devono attingere da elenchi pubblici e ordinati dai punteggi dei singoli.
NOTA PROT. 5499 del 19-05-2017
Ma cosa chiarisce la NOTA PROT. 5499 del 19-05-2017 di ieri?
Chiarisce che potranno inserirsi nelle graduatorie di istituto di III fascia coloro i quali sono in possesso del titolo di studio e dei relativi CFU richiesti per l’accesso all’insegnamento delle nuove classi di concorso e validi per il TFA.
Di seguito la nota.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
– Ufficio III –
NOTA PROT. 5499 del 19-05-2017
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
e, p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alla Direzione Generale per il personale scolastico
Oggetto: Elementi conoscitivi del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso.
Si fa presente che è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio u.s., che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento.
Si evidenzia che al momento tale decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.
Poiché gli interventi correttivi in esso contenuti sono direttamente funzionali allo svolgimento di tutte le operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018, si trasmettono le tabelle in allegato al decreto sopra indicato che individuano, altresì, la corrispondenza tra le discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.
Ciò proprio in considerazione della necessità di consentire nell’immediato la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente.
Si evidenzia, inoltre, che nella tabella A allegata al suddetto DPR n. 19/2016 la denominazione di “LICEO SPORTIVO” va letta come “LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO” e la definizione “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” va letta come “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.
Appare anche necessario sottolineare come, fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del succitato DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 in oggetto indicato, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Si fa presente, infine, come coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.
Il DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo