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Aggiornamento graduatorie 2017/2020 di terza fascia per docenti e ITP, ecco la tabella valutazione titoli pubblicata dal MIUR

Siamo prossimi alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di terza fascia per docenti, compresi i docenti di laboratorio ITP, il personale educativo e le maestre.

Il MIUR sta lavorando alle tabelle di valutazione titoli per l’iscrizione o aggiornamento alla terza fascia delle graduatorie in oggetto.

Le tabelle saranno due: la tabella A si riferisce alla seconda fascia delle graduatorie, la Tabella B alla terza. Noi in questo articolo proponiamo la vecchia tabella B, convinti che la nuova non si discosterà molto da questa versione.

La Tabella B si suddivide in:

TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI (fino ad un massimo di 12 punti)

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 22 punti)

TITOLI DI SERVIZIO

TITOLI ARTISTICI

NOTE AI PUNTI PRECEDENTI

Aggiornamento graduatorie di istituto di terza fascia 2017/2020, la tabella  valutazione titoli per docenti ed ITP

A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:
punti 12
più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l’altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI
(fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo

2) Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all’insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):
per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica punti 3

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di 22 punti)

Per i titoli compresi dal punto 3 al punto 8 è richiesta la presentazione di idonea certificazione in originale rilasciata dall’organismo competente

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12
Si valuta un solo titolo

2) Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di specializzazione sul sostegno punti 6
Si valuta un solo titolo, a parte quello relativo al sostegno.

3) Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché master universitari di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria punti 3

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria punti 1

Nota 1) E’ possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai p recedenti punti 2, 3 e 4.
Nota 2) Per quanto attiene ai titoli coerenti con gli insegnamenti richiesti di cui ai punti 3 e 4, è possibile valutare fino ad un massimo di tre titoli complessivamente. E’ altresì valutabile un solo titolo, sempre in relazione ai punti 3 e 4, per quanto al settore bibliotecario.

5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria punti 3

6) Certificazioni informatiche e digitali: fino ad un massimo di punti 4
Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

ECDL
Livello Core punti 1
Livello Advanced punti 2
Livello Specialised punti 3

MICROSOFT
Livello MCAD o equivalente punti 1
Livello MSCD o equivalente punti 1
Livello MCDBA o equivalente punti 1
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 3
EIPASS (European Informatic Passport) punti 2
MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 2
IC3 punti 2
CISCO (Cisco System) punti 2
PEKIT punti 2

TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)
Livello base (almeno 100 ore) punti 1
Livello intermedio punti 1,5
Livello avanzato (almeno 200 ore) punti 2

LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)
Livello base (minimo 100 ore) punti 1,5
Livello intermedio (minimo 150 ore) punti 1,5
Livello avanzato (minimo 200 ore) punti 2

7) Certificazioni linguistiche – inglese – (5 abilità su 6)

Livello QCER B2 punti 1
Livello QCER C1 punti 2
Livello QCER C2 punti 3
(si valuta un solo titolo)

Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU punti 3

8) Metodi didattici differenziati (solo per la scuola primaria e dell’infanzia)
Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico MONTESSORI punti 3
Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico PIZZIGONI punti 3
Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico AGAZZI punti 3
Si valuta un solo titolo

D) TITOLI DI SERVIZIO

1) Servizio specifico

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:
Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale:
per ogni anno: punti 12
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2
(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2
(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

2) Servizio non specifico

a) Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

E) TITOLI ARTISTICI
(limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media)
(fino ad un massimo di 66 punti)

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare da punti 1 a punti 6

c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6) da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:
– allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2
– per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1

NOTE AL PUNTO D)
Titoli di Servizio

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

1bis) Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell’Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6) Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all’U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento.

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

Nota al punto E)
Titoli Artistici

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell’art. 5. del presente Regolamento.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

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