Alessandro Rapezzi FLC Cgil: Assegnazione Provvisoria per assunti da GPS , assurda chiusura dell’amministrazione, in caso di diniego, si va al contenzioso
Parliamo con il sindacalista fiorentino di Assegnazioni Provvisorie per i docenti assunti nel settembre 2021 dalle GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi ex art 59 c.4 D.L 73/21, dell’ eventuale contenzioso in caso di diniego dell’Assegnazione Provvisoria per questi docenti , ma anche degli ultimi e possibili sviluppi sui vincoli nella mobilità per i neo assunti dal 20/21, una lunga vertenza che ha visto impegnata la Flc Cgil e tutti gli altri sindacati rappresentativi che hanno sempre denunciato gli interventi normativi di cui alle leggi 159/2019 e 106/2021 come un’ indebita ingerenza del Governo in una materia che è disciplinata da anni ormai da accordi nazionali contrattuali integrativi
L’intervista cerca di rispondere alle numerose domande in special modo dei docenti che su indicazione proprio della Flc Cgil entro il 4 luglio hanno inviato , ricorrendone I motivi, la domanda di Assegnazione provvisoria in cartaceo sia nell’ ambito della stessa provincia sia per altra provincia.
Ricordiamo che lo stesso prof. Rapezzi il 23 giugno, in rappresentanza del suo sindacato, è stato presente a Roma alla manifestazione dei docenti assunti da GPS e aspiranti all’assegnazione provvisoria.
Prof Rapezzi, quest’anno le procedure per le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie (le domande sono scadute il 4 luglio) sono state le stesse del CCNI 19/22 firmato l’8 luglio 2020, prorogate per il 22/23 a seguito dell’intesa del 16 giugno tra OO.SS e Ministero che ha sancito l’ultrattivita’ del precedente contratto nazionale integrativo.
Tuttavia nel contratto 19/21 risulta del tutto assente il riferimento ai docenti assunti quest’anno da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi ex art.59 c.4 DL 73/ 2021, sono circa 12 000 di cui 11.500 docenti specializzati su posto di sostegno.
Il 22 giugno la Flc Cgil insieme agli altri sindacati maggiormente rappresentativi e firmatari dell’intesa del 16 giugno, ha inviato al Ministro Patrizio Bianchi una richiesta formale di estensione a questi docenti della possibilità di poter presentare la domanda di Assegnazione Provvisoria provinciale e interprovinciale
Qual è la situazione a oggi?
L’intesa che ha portato alla ultrattività del contratto è importante perché attraverso la nota è lo stesso Ministero che certifica l’attuale decadenza di tutti i vincoli sulla mobilità. Essendo in questa fase necessario definire le regole per la mobilità annuale, si recupera per questioni di tempo, il vecchio contratto e se ne stabilisce la ultrattività. Per i colleghi assunti con art. 59 comma 4, che in questo momento sono coinvolti nelle procedure di conferma del ruolo, ci sembrava opportuno stabilire l’analogia con i colleghi assunti con procedura FIT (DDG 85) già previsti nel CCNI del 2019. Infatti, i colleghi non solo seguiranno una procedura quasi analoga ma avranno anche la retrodatazione giuridica del ruolo dal 1° settembre 2021. Il CCNI prevede anche il modello cartaceo per fare la domanda e la collocazione nelle sequenze delle procedure. Risulta davvero incomprensibile la mancanza di indicazioni omogenee da parte dell’Amministrazione in riferimento a questa specificità.
La Flc Cgil ha consigliato di presentare la domanda di Assegnazione Provvisoria in cartaceo agli uffici provinciali, trovandosi i docenti assunti ex art.59 c.4 DL 73/2021, nella medesima condizione giuridica (docenti con un contratto a tempo determinato al 31 agosto al momento della presentazione della domanda) dei docenti assunti con DDG n.85/2018, per cui il CCNI 19/22 ha previsto la possibilità dell’Assegnazione Provvisoria in coda (comma 2 art.7 sequenza operativa n.42). Ora quale procedura propone il suo sindacato a questi docenti che hanno presentato la domanda entro il 4 luglio? Potrebbe suggerire un breve vademecum?
Noi pensiamo di aver dato il consiglio giusto: in assenza di indicazioni ed essendo presente nel ccni 2019 la domanda cartacea di caso simile, quello dei FIT, presentare la domanda entro il 4 luglio. Ora ciascun AT destinatario della domanda dovrà fornire una risposta al richiedente, probabilmente con tempi differenziati: la domanda potrà essere soddisfatta solo dopo il superamento della prova disciplinare che dovrebbe svolgersi entro luglio, così come previsto dalla norma. La domanda di assegnazione provvisoria potrà non essere accolta o perché non c’è il posto richiesto o perché il collega non ha diritto a presentare la domanda stessa. L’assenza di diritto può essere manifestata dall’Amministrazione anche prima del superamento della prova: noi consigliamo a tutti i colleghi che ricevono una comunicazione in merito di rivolgersi alle nostre sedi locali per decidere le iniziative più adeguate per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto, da un primo intervento di confronto con l’AT di rifermento, alla valutazione di eventuale iniziativa legale.
Passiamo ora alla vertenza vincoli nella mobilità, dura ormai da oltre due anni.
Con l’intesa del 16 giugno che ha prorogato il CCNI 19/22, entro il 4 luglio hanno potuto presentare domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche i docenti vincolati ( ex vincolati?) assunti in ruolo negli anni scolastici 20/21 e 21/22 in deroga a quanto disposto dall’art. 399 comma 3 del DLvo 297/94 come modificato dal DL 126/2019 convertito nella legge 159/2019, infatti il vecchio CCNI prorogato per il 22/23 non prevede alcun vincolo nella mobilità annuale per nessuna categoria di docenti. Tuttavia alla luce del nuovo quadro normativo, come richiamato dalla stessa nota operativa ministeriale di accompagnamento al CCNI datata 17 giugno, i vincoli nella mobilità possono essere considerati definitivamente abrogati sia nei trasferimenti e nei passaggi sia nelle Utilizzazioni e nelle Assegnazioni Provvisorie o nella sola Mobilità annuale?
Come dicevo prima l’intesa e la successiva nota di accompagnamento del ministero certificano la decadenza delle norme che regolavano i vincoli. Per questo ad oggi anche il contratto integrativo sulla mobilità dovrebbe essere riscritto, perché le norme di riferimento che quel contratto sottoscritto da una sola sigla sindacale acquisiva, oggi non esistono più. Ad oggi noi contiamo di regolare col rinnovo del CCNL nazionale i principi regolatori della mobilità, successivamente contiamo di riscrivere un nuovo contratto integrativo sulla mobilità, e questo non è una opzione, ma una necessità, essendo il quadro normativo azzerato.
Concludendo, prof Rapezzi, siamo peraltro alla vigilia del rinnovo del CCNL 19/21, la mobilità è materia contrattuale nonostante le recenti incursioni del Legislatore, se i vincoli per i neo immessi in ruolo dal 20/21 sono abrogati ai sensi dell’art. 36 comma 2-bis del DL. 21. 3. 2022, bisognerebbe riaprire anche il CCNI relativo ai Trasferimenti e ai Passaggi di cattedra e di ruolo 22/25 firmato dalla sola Cisl Scuola lo scorso 25 gennaio che all’art 2 comma 6 richiama integralmente la normativa sui vincoli e al comma 7 ribadisce i vincoli nella mobilità per i neo immessi in ruolo e introduce un nuovo vincolo triennale per coloro che da vincolati ottengono il trasferimento. Ricordo che la Flc Cgil insieme a Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda-Unams fu molto critica nei confronti di quell’accordo. Inoltre, la Flc Cgil insieme alla sola Uil scuola ha denunciato il comportamento antisindacale del dicastero di viale Trastevere ex art.28 dello Statuto del Lavoratori.
Come dicevo prima sicuramente il CCNI sulla mobilità deve essere riscritto, alla luce della normativa attuale. Vediamo poi se col contratto nazionale riusciamo a capovolgere l’approccio del legislatore sulla necessità di garantire la continuità didattica. Intanto il vero problema della continuità didattica è l’alto numero di precari: se noi stabilizzassimo tutti i posti oggi occupati da docenti precari, il problema della continuità didattica si risolverebbe da sé, e la mobilità tornerebbe dentro un alveo di normalità. Poi diciamo al legislatore, basta la logica punitiva, cominciamo a riconoscere i comportamenti virtuosi: quindi vediamo se attraverso il contratto nazionale si potrà riconoscere economicamente la scelta di rimanere in una certa scuola garantendo un certo numero di anni, pur essendo questa lontano dalla mia residenza. Ragionamento complesso, da fare in base alle risorse che avremo a disposizione, ma queste tematiche non si affrontano con “vincoli”, ma con un giusto equilibrio che tenga conto di interessi generalizzati del sistema scuola, ma anche delle lavoratrici e dei lavoratori, e regole contrattuali. Il CCNL come strumento di confronto tra le parti, come strumento per individuare con equilibrio le giuste risposte alle esigenze del servizio e ai diritti dei lavoratori. Come ricordavi sul tema del contratto della mobilità noi insieme alla UIL abbiamo fatto causa al Ministero per comportamento antisindacale, siamo ancora in attesa della sentenza, udienza avuta il 10 giugno 2022, ma un giudizio che condannasse l’amministrazione sarebbe un contributo importante rispetto agli obiettivi esposti sopra.
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