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ANCoDiS: sicurezza a scuola e responsabilità condivise (!)

COMUNICATO STAMPA del 28/10/2019 – L’ultimo tragico evento impone una riflessione sul tema della tutela e della sicurezza in “territorio scolastico”.
Ancodis in questi tre anni di esistenza – proprio in considerazione della ben nota complessità – ha voluto far riflettere i Collaboratori dei DS organizzando i due seminari di formazione specifica “Edilizia Scolastica, Sicurezza sul lavoro, Adempimenti e Responsabilità” e “Il ruolo del Dirigente per la sicurezza e del preposto nell’organizzazione scolastica”.
E’ noto a tutti che la scuola è considerata a pieno titolo luogo di lavoro obbligato all’applicazione degli adempimenti disciplinati e previsti dalle normative vigenti (D.lgs. 81/08, D.lgs. 106/2009, Accordi Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e norme collegate).
La responsabilità è in capo al datore di lavoro (Art. 1 del D.lgs. 81/08) e lo status dirigenziale ai fini della sicurezza (detto dirigente per la sicurezza ai sensi dell’Art. 2 comma1 lettera d) è attribuito a chi, ai vertici della piramide gerarchica, è assegnatario di prerogative che – sulla base del principio della “effettività dei ruoli” – incidono nell’organizzazione del lavoro e nella tutela di chi lo vive.
Ma chi è il dirigente per la sicurezza? “E’ una persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Il dirigente per la sicurezza è, dunque, un lavoratore che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.
E’, allora, una persona (docente? DSGA?) che, con la sua attività influisce sull’organizzazione dell’intera scuola o su una parte di essa (uffici amministrativi o plesso distaccato), subordinato solo all’autonomia decisionale del datore di lavoro (DS).
Si tratta di una figura che, parimenti al datore di lavoro, è soggetta a precisi obblighi (Art. 18 lettera f, h, i, q, s, t, z) con conseguenti responsabilità personali.
Nella scuola si tratta di una o più persone particolarmente qualificate, con autonomia gestionale e decisionale senza capacità di spesa, con margini di discrezionalità e di influenza sull’organizzazione del lavoro del personale in servizio nella sede centrale o nel plesso distaccato.
Si possono riconoscere, dunque, in queste persone i Collaboratori del DS? (Primo Collaboratore o Collaboratore principale (o ex vicepreside) ed il Responsabile o Fiduciario di plesso)
Chiaramente si.
Sono figure equiparabili ai dirigenti per la sicurezza – seppur l’autonomia decisionale resta di esclusiva competenza del DS – ed in caso di assenza del DS per qualsiasi legittima ragione o in caso di reggenza impartiscono – su delega – delle direttive organizzando e coordinando l’attività oppure – come nel caso dei Responsabili di plesso – un plesso o una sede distaccata per un intero anno scolastico!
E’ il caso di ricordare il contenuto dell’articolo 299 del decreto legislativo 81/08: “le posizioni di garanzia relative ai soggetti, di cui all’articolo 2 (datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti”.
Questo ci permette di fare una considerazione: il Collaboratore del DS che coadiuva il DS nella gestione della scuola e ne assume la responsabilità in caso di assenza oppure che organizza ed assume la guida di un plesso, può essere ritenuto responsabile in materia di sicurezza!
Se durante questo “fare” sbaglia, la Cassazione ci ricorda che ne risponde.
Una domanda conclusiva, dunque, appare lecita:
Collaboratore del DS delegato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti previsti dall’articolo 16 del D. lgs 81/08, ed in supporto alla valutazione dei rischi e attività di prevenzione con obbligo di informazione al D.S.; delegato alla segnalazione tempestiva di malfunzionamenti, pericoli, rischi prevedibili per alunni, docenti e collaboratori; autorizzato a richiedere interventi urgenti all’Ente proprietario ed a tenere contatti con ASPP e RLS; delegato alla gestione delle emergenze, al coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso, alla compilazione della modulistica apposita, alla verifica periodica del contenuto della cassetta di primo soccorso senza alcun riconoscimento contrattuale né nella progressione di carriera: cui prodest?

Il Presidente A.N.Co.Di.S. Palermo
Prof. Rosolino Cicero

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