Mentre, come ho scritto, siamo soddisfatti del provvedimento sull’aggiornamento delle graduatorie, non lo siamo affatto della sorpresa riservataci sull’assegnazione provvisoria. L’emendamento al decreto Sostegni ter sull’assegnazione provvisoria oltre a non essere arrivato al voto nella versione definitiva (pur consegnata per tempo alla commissione Bilancio del Senato) è stato stravolto dalla Ragioneria riducendone la portata alla provincia di appartenenza, escludendo quindi proprio chi ne ha più bisogno. Per gli interessati un’autentica presa in giro, dopo che lo stesso ministero dell’Istruzione si era espresso favorevolmente (il testo era concordato). Il principio comunque è passato, per cui al tavolo della contrattazione ora i sindacati hanno quanto serve per puntare al risultato pieno. L’importante era infatti che la legge chiarisse che il personale vincolato può lasciare la sede di titolarità per spostarsi altrove in assegnazione provvisoria, utilizzazione o accettando supplenze su altra tipologia o classe di concorso. Sarà eventualmente il CCNI ad allargarne la dimensione geografica, senza alterare l’indicazione legislativa sullo svincolo. Per quanto riguarda i riferimenti all’art. 58 comma 2 lettera f del DL 73/2021 convertito in legge 106/2021 o all’art. 13 comma 3 del DLeg.vo 59 del 2017, non incidono nella determinazione della fattispecie normata, dal momento che la norma del 2021 richiama integralmente quella del 2017.
Sen. Mario Pittoni
Responsabile Dipartimento Istruzione Lega
Vicepresidente Commissione Cultura Senato
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