Le assegnazioni provvisorie per il personale ATA seguono regole precise, stabilite dall’articolo 18 del CCNI 2025/28, che definisce le precedenze contrattuali. Queste precedenze determinano l’ordine dei movimenti, indipendentemente dal punteggio accumulato dai candidati.
Tra le precedenze, quella legata al ricongiungimento con un figlio minore di tre anni prevale su altre, come quella per mandato politico. Questo principio è stato ribadito in risposta al quesito di una lettrice, che si è trovata a competere con un collega per l’assegnazione di una scuola nel comune di ricongiungimento. Nonostante il collega avesse una precedenza per mandato politico, la precedenza della lettrice, legata al figlio minore, è indicata come prioritaria nell’ordine stabilito dal CCNI.
In caso di parità di precedenza, il punteggio diventa determinante, e a ulteriore parità prevale l’anzianità anagrafica. Tuttavia, nel caso specifico, la precedenza contrattuale per figlio minore avrebbe dovuto garantire alla lettrice la priorità sull’assegnazione.
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