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Assenza Alunni, Obblighi Docenti: La verità sui doveri in servizio

Obblighi e responsabilità dei docenti, il chiarimenti del legale

Occorre dare le opportune precisazioni in merito al comportamento che il docente deve avere in caso di assenza totale degli alunni di una classe.

  1. La Funzione Docente e l’Orario di Servizio

L’obbligazione lavorativa del personale docente non si esaurisce nella mera attività di insegnamento frontale in presenza di alunni. La giurisprudenza e la contrattazione collettiva delineano un quadro più ampio e complesso, definito come “funzione docente”. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che gli obblighi di lavoro del personale docente si estendono a tutte le attività funzionali all’insegnamento, che comprendono «programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi» (Cass. Civ., Sez. L, N. 7320 del 14-03-2019).

L’art. 29 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 distingue chiaramente tra adempimenti individuali (preparazione lezioni, correzione elaborati, rapporti con le famiglie) e attività a carattere collegiale (partecipazione a collegi docenti e consigli di classe). Queste attività, insieme all’insegnamento, costituiscono il complesso degli obblighi di servizio del docente, da espletarsi durante l’orario di lavoro stabilito. L’assenza degli alunni, pertanto, non fa venir meno l’orario di servizio, ma semplicemente modifica la tipologia di prestazione esigibile dal datore di lavoro in quelle ore.

  1. L’Inapplicabilità dell’Art. 1256 del Codice Civile

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’impossibilità che estingue l’obbligazione deve essere “in senso assoluto ed obiettivo” , ovvero un impedimento definitivo e non superabile che rende impossibile l’intera prestazione.

Quindi, l’assenza degli alunni determina un’impossibilità meramente parziale e temporanea, relativa alla sola attività di didattica frontale. Non rende, tuttavia, “assolutamente” impossibile l’adempimento dell’obbligazione lavorativa nel suo complesso. Il docente, infatti, rimane a disposizione del Dirigente Scolastico per lo svolgimento di altre mansioni che rientrano nel suo profilo professionale. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta è un’ipotesi del tutto residuale, in quanto la prestazione lavorativa deve essere valutata con particolare rigore.

  1. La Permanenza a Disposizione del Dirigente Scolastico

Durante l’orario di servizio, il docente è soggetto al potere di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane del Dirigente Scolastico, il quale assicura la gestione unitaria dell’istituzione e organizza l’attività scolastica (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 25). È il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, a poter disporre l’impiego del docente in altre attività, quali:

ü    Sostituzione di colleghi assenti.

ü    Attività di programmazione o progettazione didattica.

ü    Correzione di elaborati.

ü    Partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro.

ü    Altre attività funzionali all’insegnamento previste dal PTOF.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la “presentazione sul posto di lavoro” è un momento distinto dall’”assegnazione alle mansioni” ed è funzionale a “ridare concreta operatività al rapporto”, consentendo al datore di lavoro di disporre una diversa collocazione del dipendente . Pertanto, il docente ha l’obbligo di presentarsi e rimanere a scuola per tutto il suo orario, mettendosi a disposizione per le necessità dell’istituzione.

  1. I Rischi dell’Allontanamento Arbitrario

L’allontanamento dal luogo di lavoro senza una specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico configura un’infrazione disciplinare. Il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 prevede, tra le condotte sanzionabili con la sospensione dal servizio, l’assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso.

In conclusione mera comunicazione al Dirigente Scolastico – via PEC o protocollata – non costituisce in alcun modo un’autorizzazione e non esime il docente dalle proprie responsabilità. Un atto unilaterale di allontanamento, anche se comunicato, espone il lavoratore al rischio di un procedimento disciplinare per abbandono del servizio.

Avv. Gianfranco Nunziata

 (Foro di Salerno)

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