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Assistenti amministrativi e tecnici – precisazioni

Invio in allegato nota dell’ufficio scolastico regionale sulla segnalazione di contrasto tra disposizione ministerie e regionale circa l’oggetto denunciata da alcuni dirigenti scolastici. La nota reionale costituisce per i ds lombardi vincolo applicativo di quanto richiamato (procedere alle nomine) dall’ufficio ministeriale.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 11987 del 05 settembre 2012

Ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia

e, p. c.,

Ai  dirigenti degli Uffici scolastici territoriali       della Lombardia

Oggetto : assistenti amministrativi e tecnici – precisazioni
Con nota 30 agosto 2012, prot. DRLO 11100, questo Ufficio ha fornito puntuali indicazioni in merito alla copertura dei posti di assistente amministrativo e assistente tecnico tramite la conferma, fino all’individuazione dell’avente titolo, del personale già in servizio fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2011/2012. In data 31.08.12 è pervenuta la nota ministeriale 30 agosto 2012, prot. DGPER 6340bis, con la quale le Direzione Generale del personale della scuola invita i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali ad autorizzare i dirigenti scolastici a nominare supplenti fino all’individuazione dell’avente titolo sui posto di assistente amministrativo.
Si sottolinea che il contenuto delle due note non è in contrasto, poiché la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – vincolante per i dirigenti scolastici delle scuole lombarde –  fornisce specifiche indicazioni applicative del principio generale sottolineato anche dalla nota ministeriale, che comunque non è rivolta ai dirigenti scolastici. Le SS.LL. vorranno pertanto attenersi puntualmente alle indicazioni impartite da questa Direzione Generale.
Si coglie l’occasione per sottolineare anche che, come già indicato nella nota sopra citata, i collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato non potranno fruire della proroga; a tal proposito si sottolinea la non applicabilità delle indicazioni ministeriali, riferite a pregressi anni scolastici, in merito alla possibilità per detto personale di fruire dell’aspettativa ex art. 59 CCNL in caso di nomina fino all’individuazione dell’avente titolo a motivo della tardiva pubblicazione delle graduatorie di istituto.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio

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