Quello dell’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità è uno dei temi più complessi e dibattuti del mondo scuola. Tra sentenze contrastanti, carenze di organico e compiti spesso poco definiti, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto definendo la questione come una “problematica delicata” che necessita di una definitiva chiarezza normativa, non solo per la tutela della privacy, ma per la dignità stessa degli studenti.
Al centro del dibattito ci sono loro: i collaboratori scolastici (ATA), sui quali ricade un onere che oscilla tra il dovere contrattuale e la responsabilità civile e penale.
Il richiamo del Garante: Privacy e Dignità
L’intervento del Garante nasce dalla necessità di proteggere la sfera più intima degli alunni. Spesso, la gestione dei turni di assistenza o la comunicazione tra scuola e famiglie avviene con modalità che rischiano di esporre dati ultrasensibili.
Il punto chiave: Secondo il Garante, la mancanza di una norma univoca che stabilisca chi deve fare cosa e con quale formazione specifica, crea zone d’ombra dove a risentirne è il diritto all’inclusione dell’alunno. Serve un protocollo nazionale che uniformi l’intervento del personale scolastico ed extra-scolastico (educatori).
Le responsabilità del Personale ATA: Cosa dice il contratto
Nonostante i dubbi interpretativi, il CCNL Scuola e la giurisprudenza consolidata (comprese diverse note ministeriali) chiariscono che l’assistenza di base è un compito istituzionale dei collaboratori scolastici.
Compiti previsti dal Profilo Professionale:
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Assistenza materiale: Aiuto nell’accesso alle strutture scolastiche e nell’uso dei servizi igienici.
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Igiene personale: Supporto nelle operazioni di pulizia e cura della persona, limitatamente all’assistenza “di base” che non richieda competenze specialistiche mediche o infermieristiche.
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Cura degli spazi: Garantire che i locali adibiti siano idonei e rispettino la riservatezza dello studente.
Il nodo della formazione e l’incarico specifico
Un collaboratore scolastico non può essere obbligato a svolgere l’assistenza igienico-personale “al buio”. La normativa prevede due passaggi fondamentali:
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Formazione Specifica: L’amministrazione è tenuta a fornire corsi di aggiornamento (spesso di 40 ore) per preparare il personale alla gestione delle diverse disabilità.
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Incarico Specifico: Il Dirigente Scolastico deve conferire un incarico formale, che comporta il diritto a una indennità economica (carico di lavoro aggiuntivo o posizioni economiche).
Cosa succede se il collaboratore si rifiuta?
Il rifiuto ingiustificato di prestare assistenza di base, in presenza di formazione e incarico, può configurare il reato di interruzione di pubblico servizio o abbandono di persone minori o incapaci. Tuttavia, il personale può legittimamente opporsi se non è stato formato o se l’intervento richiesto sconfina nell’ambito sanitario (es. cateterismi o somministrazione di farmaci complessi).
La differenza tra Assistenza di Base e Specialistica
È fondamentale non confondere i ruoli per evitare sovrapposizioni pericolose:
| Tipo di Assistenza | Chi la svolge | Compiti |
| Di Base (Igienica) | Collaboratore Scolastico (ATA) | Accompagnamento ai servizi, pulizia superficiale, cambio vestiti. |
| Specialistica | Educatori/OSS (Enti Locali) | Comunicazione aumentativa, supporto all’autonomia grave, assistenza ad personam. |
Conclusioni: Verso una riforma necessaria
La “chiarezza normativa” auspicata dal Garante punta a eliminare il rimpallo di responsabilità tra Scuole e Comuni. Le famiglie chiedono che i propri figli non siano “pacchi” spostati da un operatore all’altro, ma persone la cui integrità sia garantita da professionisti preparati e riconosciuti.
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