Respinto dal tribunale amministrativo regionale il ricorso di una famiglia che chiedeva un risarcimento di oltre 32.000 euro a seguito della bocciatura del figlio. La famiglia sosteneva che la scuola avrebbe dovuto predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) fin dall’inizio dell’anno scolastico, nonostante l’assenza di una certificazione medica specifica.
La controversia e la decisione del tar
La famiglia contestava la bocciatura, motivata da nove insufficienze nel primo quadrimestre e cinque a fine anno, adducendo la mancata attivazione del pdp come causa del fallimento scolastico. Tuttavia, il tar ha rigettato il ricorso, evidenziando che la responsabilità di attivare il pdp non ricade automaticamente sulla scuola in assenza di una diagnosi formale e, soprattutto, in presenza di un rifiuto esplicito da parte della famiglia di adesione al piano proposto.
La sentenza sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia nel percorso educativo degli studenti, ma ribadisce che l’istituzione scolastica non può essere ritenuta responsabile per esiti negativi qualora non sussistano le condizioni normative e la volontà collaborativa delle parti coinvolte. Il caso solleva un dibattito sull’inclusione scolastica e sui limiti della responsabilità degli istituti di fronte alle difficoltà di apprendimento degli studenti.
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