Chi sono gli allievi con Bisogni Educativi Speciali?
“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
Per ‘disturbi evolutivi specifici’ intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre i funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. […]
BES e legge 104/92
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della ‘presa in carico’ dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curriculare” (Direttiva 27 dicembre 2012)
Le certificazioni BES
Date le tre sotto-categorie indicate nella direttiva, i docenti e la scuola possono trovarsi di fronte ad una di queste situazioni:
a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.
b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
– Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.
– Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)
c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).
Strumenti compensativi e dispensativi
Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.
Alunni con certificazione di disabilità che fa riferimento alla leg. 104/92 (art3);
Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
– se hanno diagnosi di DSA occorre fare riferimento alla L 170/10 e DM 5669 12/7/2012
– Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali la scuola può decidere in autonomia se attivare e come una personalizzazione formalizzata della didattica;
Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale individuabili sulla base di elementi oggettivi (es.: segnalazione degli operatori dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, per i quali occorrono interventi verificati nel tempo e attuati solo fin quando serve, dando priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.
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