Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha immesso nelle scuole ingenti risorse per la formazione del personale attraverso i decreti ministeriali 65/2023 e 66/2023. Tuttavia, la gestione contabile di questi compensi genera spesso confusione, specialmente per quanto riguarda il passaggio dal compenso lordo al netto in busta paga.
In questa guida analizziamo il regime fiscale e contributivo applicabile, distinguendo tra incarichi aggiuntivi e collaborazioni esterne, con esempi pratici di calcolo.
1. Il quadro normativo dei decreti 65 e 66
Il decreto ministeriale 65 si focalizza sulle competenze stem e multilinguismo, mentre il 66 riguarda la transizione digitale. Entrambi prevedono che i compensi per le attività di formazione e coordinamento siano erogati come “incarichi aggiuntivi” per il personale interno o tramite contratti di collaborazione per esperti esterni.
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Personale interno: I compensi rientrano nel trattamento accessorio.
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Esperti esterni: Si applica il regime dei compensi professionali o della collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ritenute fiscali e contributive per i docenti interni
Quando un docente interno svolge attività di tutor o formatore nell’ambito del Pnrr, il compenso orario (solitamente definito in 42€ o 64€ lordo dipendente a seconda dell’attività) deve essere assoggettato alle ritenute ordinarie.
Le voci di trattenuta sul lordo dipendente:
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Contributi previdenziali (Inps/Inpdap): Pari all’8,80% o 9,15% a carico del dipendente.
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Fondo credito: Pari allo 0,35%.
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Irpef: Applicata con l’aliquota marginale del dipendente (23%, 35% o 43% in base allo scaglione di reddito).
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Addizionali regionali e comunali: Variano in base alla residenza del lavoratore.
Nota per le segreterie: Oltre al lordo dipendente, la scuola deve accantonare il “lordo stato” (contributi a carico ditta e Irap), che deve essere previsto nel budget del progetto Pnrr per evitare sforamenti.
3. Tabella pratica: dal lordo al netto (Esempio su 1.000€ lordo dipendente)
Ecco una simulazione di calcolo per un incarico di formazione Pnrr svolto da un docente con aliquota Irpef media del 35%.
| Voce di calcolo | Percentuale applicata | Importo |
| Compenso lordo dipendente | – | 1.000,00 € |
| Contributi Inpdap (8,80%) | – 8,80% | – 88,00 € |
| Fondo credito (0,35%) | – 0,35% | – 3,50 € |
| Imponibile Irpef | (1.000 – 91,50) | 908,50 € |
| Irpef stimata (35%) | – 35,00% | – 317,98 € |
| Totale netto stimato | – | 590,52 € |
4. Casi pratici e criticità comuni
Durante la gestione dei decreti 65 e 66 sono emerse alcune casistiche particolari che richiedono attenzione:
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Superamento del limite orario: Gli incarichi Pnrr devono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio obbligatorio. È fondamentale monitorare che il totale delle ore non pregiudichi la qualità dell’insegnamento ordinario.
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Incompatibilità e autorizzazioni: Il personale interno deve sempre ricevere l’autorizzazione del dirigente scolastico, mentre per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni serve l’autorizzazione dell’ente di appartenenza (ex art. 53 D.Lgs 165/2001).
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Tracciabilità dei pagamenti: Tutti i compensi devono essere erogati tramite il sistema NoiPa (cedolino unico) o tramite mandati di pagamento tracciabili che riportino obbligatoriamente il codice Cup del progetto.
5. FAQ – Domande frequenti sui compensi Pnrr
Il compenso Pnrr fa punteggio per le graduatorie?
No, si tratta di un’attività aggiuntiva retribuita che non conferisce punteggio specifico nelle Gps o nelle graduatorie interne d’istituto, a meno che non sia configurata come servizio di insegnamento (caso molto raro).
È possibile rinunciare al compenso dopo aver svolto l’attività?
La rinuncia è possibile, ma amministrativamente complessa se l’attività è già stata rendicontata sulla piattaforma “Futura”.
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