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Completamento orario del personale docente supplente temporaneo

Quella del completamento dell’orario fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali di lezione è molto spesso motivo di scontro tra i DS e i docenti supplenti temporanei. 

L’art.4 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 relativo al completamento orario del docente cui viene conferita, in assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero e, più precisamente, nella parte in cui si afferma cheTale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, è troppo spesso motivo di contenzioso dato il dubbio interpretativo a cui tale norma si presta.

Può succedere allora che una docente già in servizio nella scuola secondaria di I grado, quale supplente temporanea, nella classe di concorso A043 per n.6 ore settimanali di lezione, venga convocata da diverse scuole proprio in  virtù del diritto al completamento orario ottenendo atteggiamenti difformi da parte dei vari DS. Nello specifico, mentre la maggior parte dei DS si mostrano disponibili al frazionamento dell’orario della cattedra, anche nell’ambito della stessa classe (fermo restando l’unicità dell’insegnamento), altri ne fanno un’interpretazione più restrittiva della succitata norma permettendo il completamento solo con l’attribuzione di tutte le ore di un’unica classe. E’ appunto il caso delle Lettere nella scuola secondaria di I grado dove nella stessa classe possono fare capo ad un unico insegnante le ore di Italiano, le ore di Storia e quelle di Geografia. 

Nel caso in esempio, in virtù del diritto al completamento, la docente poteva chiedere, come chiedeva, ad un DS, l’assegnazione delle sole ore di Italiano di una classe lasciando le restanti ore di Storia e Geografia nella medesima classe ad altro supplente. Il DS le negava tale tipo di frazionamento e di fatto non le permetteva il completamento dell’orario. 

A mio avviso la sottoscritta veniva lesa nel suo diritto a forza di un’interpretazione restrittiva di tale norma da parte di questo ultimo DS atteso che il gruppo Letterario nella scuola secondaria è, il più delle volte, scisso in virtù della flessibilità oraria e dell’assetto didattico-organizzativo proprio dell’autonomia scolastica (è molto frequente vedere docenti che insegnano Italiano in una classe e Storia e Geografia in un’altra classe, docenti supplenti, che come nel caso del diritto all’allattamento, insegnano solo sulle ore di Italiano mentre restano alla titolare le altre ore del gruppo Letterario nella stessa classe, ecc.). 

A questo punto sembra evidente che l’interpretazione della succitata norma vada recepita con riferimento al monte ore previsto settimanalmente per la singola materia, e che la stessa sia insegnata nella classe da un unico docente: da qui l’unicità dell’insegnamento nella classe, mentre possono essere scisse le ore di Italiano da quelle di Storia. Una disponibilità di 4 ore di Italiano in una classe è ovvio che non può essere scissa ma possono essere scisse le ore di Italiano da quelle di Storia e/o di Geografia.

Quest’ultima interpretazione già traspariva chiaramente nella nota del MIUR prot. AOODGPER n.19212 del 17 dicembre 2009, relativa ai docenti inseriti negli ex elenchi prioritarinella quale Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art.4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi”. Tale nota intendeva giustamente tutelare  il diritto al completamento orario fino alle 18 ore del docente meglio posizionato in graduatoria, oltre che a perseguire la piena occupazione e di conseguenza la piena retribuzione. Diversamente sarebbe assai difficile, se non impossibile, ottenere tale completamento e ancor più, paradossalmente, i docenti primi in graduatoria resterebbero occupati solo sugli spezzoni orario mentre gli ultimi in graduatoria potrebbero ottenere l’intera cattedra perché completamente inoccupati. 

        

        Angelo Pepe

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