Bene per l’Anief e bene per i concorrenti. Il TAR del Lazio ha concesso la sospensiva al ricorso del sindacato del palermitano Marcello Pacifico. 5 mila ricorrenti saranno ammessi con riserva agli scritti mentre altri 7mila precari sono pronti a ricorrere certi ormai della loro ammissibilità. Il ricorso infatti riguarda la preselezione e non, come erroneamente molti credono, il superamento del concorso stesso.
I 5mila (più gli altri probabili 7mila) dovranno superare gli scritti e le altre prove previste dal bando, ricordando a tutti che i posti disponibili per tutti gli ordini di scuola sono circa 11.500. Resta però un piccolo giallo: la motivazione del diritto all’ammissione con voto inferiore a 7/10, secondo quanto riportato dalla stessa Anief nei vari comunicati, sarebbe legittimata dal Testo Unico sulle norme per l’istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che in proposito prevedeva i 6/10 come votazione minima utile per superare gli scritti .
Se è comprensibile l’esultanza dell’Anief che ha patrocinato i ricorsi, non può non stupire come la difesa dell’Amministrazione scolastica e gli stessi giudici del Tar non abbiano considerato l’esistenza di una norma, emanata successivamente al Testo Unico per la scuola, che dispone il minimo di 7/10 (prove scritte prove orali) nei concorsi pubblici.
Si tratta del Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi che dispone, in proposito, che la votazione minima sia di almeno 21/30 o equivalente.
Proprio in applicazione di quella norma di carattere generale, nei bandi di concorso emanati nel 1999 (gli ultimi) per tutti gli ordini di scuola era stato previsto il punteggio minimo di 28/40 che equivale, come si vede, a 7/10 (Tuttoscuola).