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CONCORSO PER LA SCUOLA E TUTELA DEI DIRITTI PER I PRECARI

Rallentare l’assunzione del personale precario inserito in GM e GaE, attraverso l’indizione di un concorso da cui deriverà il protrarsi all’infinito del doppio canale significa da un lato, ostacolare la concretizzazione del diritto, sancito dalla legge, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutti i docenti inseriti in GaE e dall’altro, illudere tutte le giovani leve che aspirano all’insegnamento.

Ostacolare un diritto, oltre ad essere contro la legge e la coscienza, e’ contro l’interesse di tutti.

Lo Stato assolva il suo debito con i precari, come sancito dalla legge e ribadito nelle premesse del DM 92 del 12 ottobre 2011 “Salvaprecari”: “il personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati”.

D’altra parte, l’art. 400, comma 1 del DL 16/04/1994 n.297 (Testo Unico) recita: “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale”.

Ma se per 13 anni questa indicazione del TU non è neppure stata presa in considerazione, è segno che lo Stato non ha l’obbligo di bandire i concorsi, soprattutto se non sussistono le condizioni.

L’obbligo, invece, è quello di assorbire le GaE e risolvere il problema del precariato. Il ministro stesso aveva dichiarato di voler modificare il TU sulla ripartizione della percentuale dei ruoli da attribuire tra GaE e concorsi, proprio per dare una risposta a questo problema. Speriamo solo che voglia mantenere la parola, se non in questa occasione, magari alla prossima…

I prossimi abilitati con i TFA vanno in seconda fascia GI e lì aspettano il proprio turno. Se la Gelmini ha voluto (senza che nessuno potesse impedirlo) slegare l’abilitazione dal reclutamento, ciò non vuol dire che senza i requisiti necessari, come, ad es., lo scorrimento delle graduatorie, si possa riattivare la procedura concorsuale.

Per questi motivi il concorso dev’essere bandito SOLO su classi con GM e GaE esaurite, cioè prive di aspiranti.

Altrimenti tutta l’Italia deve sapere che si sta compiendo l’ennesima, ingiusta nefandezza ai danni del precariato sotto l’indifferenza e il cinismo della nostra classe politica.

Questo concorso rischia di sortire l’effetto di far perdurare il doppio canale all’infinito e nient’altro.

Occorre, infatti, dare certezza a chi è già inserito nelle graduatorie di poter essere assunto attraverso un regolare turnover e a chi aspira ad abilitarsi di poterlo fare senza ledere i diritti altrui.

Il concorso va bandito laddove vi siano GaE e GM esaurite, poiché è doveroso da parte dello Stato dare una risposta innanzitutto a coloro i quali svolgono servizio nella scuola dal 1999 ad oggi senza aver mai avuto la possibilità di entrare in ruolo.

Come si fa a dire di voler assorbire il precariato, senza un piano di immissioni adatto a tale scopo, e poi bandire un nuovo concorso che rischia seriamente di produrre un’inesauribile doppia lista di attesa?

Per quale motivo chi ha conseguito l’idoneità nel 1999 dovrebbe rinunciare per sempre al ruolo, dopo essere stato sfruttato per anni con le supplenze?

Non è di certo colpa sua se dal ’99 ad oggi i concorsi non sono stati più banditi, ma delle scelte scellerate dei Governi che si sono succeduti.

Lo Stato ha innanzitutto un debito da assolvere con i precari “storici”.

Non dirlo è solo un’offesa alla legge e al buon senso.

Non siamo contrari al concorso in sè come procedura per la selezione di docenti “giovani”, “capaci” e “meritevoli”.

Siamo contrari all’indizione di un concorso su insegnamenti con GaE strapiene, che significa al contempo togliere posti di ruolo ai precari in attesa e istituire un eterno doppio canale che non garantisce nulla a nessuno.

Tra le altre argomentazioni contro il concorso, non dimentichiamo quella giuridicamente più forte:

Dal 2000 a oggi migliaia di precari sono stati assunti senza superare alcun’altra prova concorsuale o selettiva, sicché non è legittimo nè giusto proporre il concorso a chi è rimasto in graduatoria!

Il governo non ha il dovere di bandire concorsi per legge, ma ha il dovere, in ragione della L. 296/2006 e delle normative europee, di stabilizzare tutti i precari.

Il concorso in sé produce graduatoria di merito, come previsto dagli artt. 399 e 400 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

IL MINISTRO ANNUNCIA CHE NON VI SARANNO MAI PIU’ GRADUATORIE DERIVANTI DAI CONCORSI.

COSA FARA’ IL MINISTRO PROFUMO? CAMBIERA’ I SEGUENTI ARTICOLI DEL TESTO UNICO?

Art. 399 – Accesso ai ruoli

1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401.

2. Nel caso in cui la GRADUATORIA di un CONCORSO per titoli  ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Art. 400 – Concorsi per titoli ed esami

14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all’inclusione nelle GRADUATORIE di precedenti CONCORSI per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La GRADUATORIA di MERITO è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

16. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all’approvazione delle GRADUATORIE.

17. Le GRADUATORIE relative ai CONCORSI per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei bandi. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla GRADUATORIA per la quale la nomina stessa è stata conferita.

Ma vi è di più. In molte regioni, soprattutto del Nord, dove le graduatorie dei concorsi ordinari erano esaurite, i precari delle GaE, dal 1° settembre 2013, non avranno alcuna immissione in ruolo.

Infatti, come previsto dai commi 1 e 2 del succitato art. 399 del DL 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), tutti i posti dei docenti dei vari ordini e gradi, destinati alle immissioni in ruolo devono essere divisi a metà fra le GaE e il concorso ordinario.

Se in una regione le graduatorie dei concorsi risultano esaurite, tutti i posti disponibili vengono dati provvisoriamente alle GaE ma vanno restituiti in occasione della prima procedura concorsuale utile, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

Per questo in occasione dei prossimi concorsi tutti i posti assegnati provvisoriamente alla GaE dovranno essere assegnati ai concorsi.

Nelle regioni dove da anni molte graduatorie sono esaurite e i precari inseriti in GaE hanno avuto il 100% delle disponibilità, ora a questi colleghi toccherà aspettare secoli prima avere una sola immissione in ruolo. E tutto questo già dal prossimo primo settembre 2013.

Il Ministro dovrà trovare una soluzione transitoria al problema, che necessariamente deve passare attraverso una modifica dell’art. 399 del T.U.

Riassumendo,

si possono indire i concorsi laddove risultino insegnamenti con GM e GaE esaurite, ovvero prive di aspiranti in graduatoria, senza ledere i diritti altrui.

Allo stesso modo occorre che le immissioni in ruolo da GaE vengano GARANTITE sia cambiando il Testo Unico dove necessario che attraverso un piano di immissioni teso a svuotarle di docenti precari e non del significato del termine “esaurimento” o dei diritti acquisiti e sanciti dalla legge.

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