Il diritto a fruire del congedo biennale straordinario retribuito (art. 42 comma 5 Dlgs n. 151/2001), due anni anche frazionabili, fino ad ora era fruibile nell’ordine: 1- dal coniuge convivente; 2- dal padre o madre (anche adottivi); 3- da uno dei figli conviventi; 4- da uno dei fratelli o sorelle conviventi. Il diritto, di chi nell’ordine viene dopo, scatta solo in caso di mancanza, decesso o grave patologia invalidante di chi precede.
Ora la Corte Costituzionale, con la sentenza 203, ha esteso il diritto a fruirne anche da parte di parenti ed affini fino al terzo grado. Ovviamente solo nel caso in cui chi precede in ordine di parentela e affinità non ci sia, oppure sia impossibilitato a prendersi cura del parente o affine con handicap in situazione di gravità.
Flc CGIL