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Corsi di perfezionamento – Ampliano l'orizzonte culturale, lo ha stabilito il Consiglio di Stato

La coerenza dei corsi di perfezionamento e dei master con le materie da insegnare, che costituisce presupposto per la valutazione di questi titoli nelle graduatorie a esaurimento, consiste in un «qualsiasi ampliamento degli orizzonti culturali, purché nel settore di riferimento». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 21179 del 18 aprile scorso.
La valutazione discrezionale richiesta all’amministrazione a norma del punto C11 della tabella di valutazione dei titoli, allegata al decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, nell’ambito delle graduatorie provinciali di III fascia non riguarda, infatti, l’affinità. E cioè, il presupposto di maggiore esperienza, maturata nell’insegnamento di determinate discipline.
La normativa, infatti, fa espresso riferimento alla «coerenza» di una specializzazione acquisita rispetto alle materie da insegnare. Vale a dire: il valore aggiunto (tradotto in punteggio) che un ulteriore impegno formativo può apportare al docente, già in possesso del titolo per l’inserimento nelle graduatorie, riferite a determinati insegnamenti.
Tale coerenza non doveva necessariamente tradursi, secondo il Consiglio di stato, in un approfondimento delle medesime materie da insegnare, ma può coincidere con qualsiasi ampliamento degli orizzonti culturali, purché nel settore di riferimento. Il caso riguardava una docente precaria che si era vista negare dall’ufficio scolastico i 3 punti previsti dalla normativa sulle graduatorie a esaurimento per il possesso di un titolo di operatore di musicoterapia, rilasciato da un conservatorio e conseguito dal ricorrente dopo il diploma. Di qui il ricorso davanti al Tar del Molise che si concludeva con l’accoglimento del ricorso. L’amministrazione, però, aveva presentato appello e il Consiglio di stato ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, esplicitando nella sentenza anche il principio di diritto. Il collegio ha spiegato, inoltre, che dopo l’avvento della legge 508/99 i titoli rilasciati dai conservatori sono equipollenti a quelli delle università. E dunque «la tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione delle graduatorie permanenti» si legge nella sentenza «nel fare riferimento – al punto C11 – al diploma di specializzazione o master universitario non poteva, pertanto, ritenersi preclusiva quanto all’apprezzamento dei titoli, da considerare equipollenti ex lege, rilasciati dai conservatori, al termine di corsi riservati ai possessori del relativo diploma».

CARLO FORTE

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