La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 417 del 4 gennaio 2026, ha ribadito un concetto chiave riguardo ai concorsi pubblici: i candidati che risultano idonei ma non vincitori non possono pretendere un diritto automatico all’assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie. Questa decisione conferma che la scelta della pubblica amministrazione è discrezionale e può attingere alle graduatorie in base a valutazioni di opportunità e necessità.
La Suprema Corte ha messo in evidenza che, anche quando ci sono graduatorie valide, l’assunzione degli idonei richiede una chiara manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione. Questo orientamento si colloca all’interno di un quadro normativo recentemente modificato dalla norma “taglia idonei“, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, che limita il numero di idonei richiamabili al 20% dei posti disponibili.
Tuttavia, rimane aperta la possibilità di ulteriori interventi normativi, come suggerito dal Parlamento durante l’esame della Manovra 2026, che invita il Governo a preferire lo scorrimento delle graduatorie esistenti piuttosto che l’indizione di nuovi concorsi. Un argomento che continua a generare dibattiti e riflessioni sulla gestione del pubblico impiego che vede di solito il confronto fra “poveri”.
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