La buona scuola (legge 107/15) ha portato in dote l’organico dell’autonomia.
L’organico dell’autonomia è disciplinato dall’art. 1 comma 63 della legge 107/15 che oltre a definirlo, stabilisce che è costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento.
Stabilisce inoltre che non è gerarchia fra i docenti che lo compongono e nessuna differenza di trattamento economico.
L’organico dell’autonomia – come rimarca la stessa nota del MIUR – ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, come stabilito dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015.
Come sottolinea la stessa nota del MIUR, l’organico dell’autonomia è finalizzato al potenziamento ed al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.