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DIPLOMATI MAGISTRALI – Altro NO del Consiglio di Stato

Nessuna possibilità per i diplomati magistrali, dal Consiglio di Stato arriva un altro NO! “Il fallimento dei ricorsi, tanti soldi spesi e continue richieste di denaro per gli appelli e il risultato è questo, l’ennesimo no. Sono sconfortata”! E’ quanto scrive Luisa su Facebook, ormai stremata dalle delusioni e dalle sentenze negative. Chi invece è contro i ricorsi non esita a commentarle con parole dure e sprezzanti: “studiate e superate i concorsi così come abbiamo fatto noi. Basta scorciatoie. Le parrucchiere ritornino a fare le parrucchiere, lo stesso facciano le casalinghe che grazie ai ricorsi si sono improvvisate maestre”! Insomma una guerra senza fine combattuta sui social-network. Diversi sono i gruppi sorti in questi ultimi anni, molti a favore dei ricorsi, altri contro. Diversi gruppi si stanno schierando a favore del transitorio, altri invece chiedono l’inserimento di tutti in GaE senza passare dal concorso. Ma le GaE sono chiuse.

La sentenza del Consiglio di Stato sbarra le porte ai diplomati magistrali

consiglio di stato, altro NO

L’ultima sentenza del Consiglio di stato arriva dalla sezione V ed è recente. La data è del 03-04-2018, il numero della sentenza è il 2055. In questo caso si è espresso sui diplomati magistrali che ha respinto le motivazioni dei legali che rappresentavano le maestre, generando altra frustrazione. Da più parte si invoca una soluzione politica, ma altri fanno notare che è il transitorio la soluzione politica, peccato però che ancora non è stato previsto alcun percorso, il recente bando riguarda solo gli abilitati con servizio.

Ma andiamo a vedere cosa contiene la recente sentenza del Consiglio di Stato che si rifà esattamente a quanto sancito dall’Adunanza Plenaria: “Le questioni giuridiche dedotte in giudizio sono state definite dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, che ha affermato principi – da intendere qui richiamati – in applicazione dei quali risulta infondata la pretesa degli appellanti. In particolare, sotto il profilo processuale, l’Adunanza plenaria, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha concluso per la tardività sia delle domande di inserimento – formulate in sede amministrativa – sia dei ricorsi, perché gli interessati avrebbero potuto percepire l’illegittimità del mancato inserimento ben prima del 2013. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la “conoscenza” non è sorta dal momento in cui la questione è giunta in sede giurisdizionale, ossia quando nel 2013/2014 è stata accertata l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomati magistrali ante 2000/2001 (avvenuta in esito alla emissione del parere del Consiglio di Stato in occasione del ricorso straordinario che ha portato anche alla correzione in sede amministrativa della valutazione di questo diploma tramite l’emissione di apposito decreto del Ministero in materia di graduatorie di Istituto). Pertanto, il primo atto lesivo non è affatto il decreto ministeriale n. 235 del 2014: per l’Adunanza Plenaria la piena conoscenza “per proporre impugnazione andrebbe, semmai, individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione comunque derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento) nella pubblicazione del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. poiché il D.M. 16 marzo 2007 è l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi”. In aggiunta, sul piano sostanziale, con la stessa pronuncia si è negata la qualificazione del diploma magistrale come “titolo abilitante”, su cui si è basata la pretesa fatta valere in giudizio dagli appellanti. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.”

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