I dirigenti scolastici con anzianitร di servizio nella qualifica fino a due anni che, indipendentemente dal possedere o meno i requisiti anagrafici e/o contributivi per accedere al trattamento pensionistico, sono orientati a cessare dal servizio a decorrere dal 1ยฐ settembre 2013, hanno tempo fino al 1ยฐ luglio per darne comunicazione scritta
allโamministrazione. Per i dirigenti scolastici che invece possono fare valere una anzianitร di servizio nella qualifica da tre a sette anni, il termine per evitare la sanzione scade oggi. Per quelli che possedevano una anzianitร superiore il termine era fi ssato per il 31 maggio. Non osservando i predetti termini di preavviso i dirigenti saranno tenuti a corrispondere allโamministrazione scolastica una indennitร pari allโimporto della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso non รจ consentita la fruizione delle ferie, pertanto, in caso di periodo lavorato, nello specifi co tutto il mese di luglio e di agosto, almeno per questโanno, lโamministrazione dovrร dare luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute. Il periodo di preavviso รจ comunque computato nellโanzianitร di servizio a tutti gli effetti. Tutti i dirigenti scolastici, indipendentemente dallโanzianitร di servizio nella qualifica, possono comunque decidere di cessare dal servizio in qualsiasi momento
dellโanno scolastico. In tale caso, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico dalla normativa vigente โ art. 24 del decreto legge 201/2011 โ dovranno essere posseduti al momento della cessazione. Nei loro confronti, infatti, non trova applicazione la disposizione contenuta nellโart. 59, comma 9, della legge 27 luglio 1997 secondo la quale il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi va accertato nei soli confronti dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario entro il 31 dicembre dellโanno di cessazione dal servizio. Verso i dirigenti che vorranno cessare dal servizio senza lโosservanza del preavviso, lโamministrazione scolastica avrร diritto di trattenere un importo corrispondente.
ItaliaOggi