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Diritto Scolastico – I dirigenti scolastici non possono negare i permessi per motivi personali, la sentenza

Riportiamo la sentanza del Tribunale del Lavoro di Potenza che sancisce che i dirigenti scolastini non hanno alcun diritto di negare i permessi al personale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA


Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all’udienza del 4.10.2013, ha pronunciato la seguente SENTENZA n.544/2013
nella causa civile iscritta al n. 196/2011 R.G. vertente FRA (…omissis …);
– RICORRENTE
– ED Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. ed Istituto Statale di Istruzione Superiore (…omissis…), in persona del suo dirigente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici, in Potenza elettivamente sono domiciliati, giusta comparsa di costituzione e risposta;
Conclusioni: come in atti.
– RESISTENTI
– FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.4.2011 e ritualmente notificato, (…), docente presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore (…) di (… ), ha domandato l’accertamento della illegittimità del diniego alla fruizione del permesso richiesto al dirigente di Istituto con istanza del 29.3.2011 e di condanna delle resistenti al risarcimento del danno subito, da liquidarsi in € 48,09.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente presentava al dirigente di Istituto domanda di fruizione di un permesso retribuito di n. 2 giorni (il 2 ed il 5 .4.2011) ai sensi dell’art. 15 CCNL Comparto Scuola, per un viaggio all’estero.
Il Dirigente, non nota raccomandata a mano dell’1.4.2011 esprimeva il proprio diniego rispetto all’istanza, motivando essenzialmente il diniego in base alla circostanza che la docente si era già assentata nel 2010 per tre sabati, (uno a titolo di sospensione disciplinare disposta dallo stesso dirigente) che la classe 5 B doveva sostenere gli esami di stato, che la docente avrebbe potuto programmare il viaggio all’estero nelle” imminenti festività pasquali”.
Il diniego appare illegittimo.
In punto di diritto va rimarcato che l’art. 15, comma 2, CCNL per il tempo vigente prevede che il dipendente abbia diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personale o familiari, da documentare anche mediante autocertificazione.
Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che il personale abbia diritto a n. 6 giorni di ferie, da fruire nel corso dell’attività didattica , la cui fruizione, esattamente come per i tre giorni di permesso condizionata dalla sussistenza di due soli presupposti: la richiesta preventiva e la autocertificazione della motivazione, personale o familiare.
Va rimarcato che nei motivi personali ben può rientrare un viaggio all’estero, indipendentemente dal fatto che ci si rechi all’estero per motivi di studio o semplicemente per svago.
Dalla lettura combinata del comma 2 dell’art 15 con l’art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere – discrezionale – di diniego da parte di quest’ultimo.
L’assunto trova conferma anche nella previsione relativa ai permessi fruibili ai sensi della L. 1 04/1992, per i quali il medesimo art. 15, al comma 6, prevede, invece, che essi devono essere fruiti dai docenti” possibilmente…. in giornate non ricorrenti”.
Stante quanto sopra, il diniego del dirigente, motivato tra l’altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l’art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo. Dall’accertamento dell’illegittimità del diniego, discende l’accoglibilità della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, la quale ha documentato di avere sostenuto, per la prenotazione del volo Bari – Siviglia la spesa di € 48.06.
Sulla predetta somma dovranno essere calcolati gli interessi legali, dal dovuto al saldo, trattandosi di crediti risarcitori, legati alla violazione di diritti derivanti da un rapporto dl lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 ed alle attività processuali in concreto svolte, v anno poste in solido a carico dei resistenti, con pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.


Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legal
e rappresentante p.t. e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore (…) di (…), in persona del suo dirigente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosi provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato il diritto della docente alla funzione del permesso di cui all’istanza del 29.3.2011 e la conseguente illegittimità del diniego espresso dal Capo d’Istituto, condanna le resistenti al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore della ricorrente, della somma di € 48.06, oltre interessi legali dal dovuto a l saldo;
2) condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente. per dichiarato anticipo.

Potenza 4.10.2013
Il Giudice del Lavoro

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