Con il parere ID 37131 del 7 aprile 2026, l’ARAN ha fornito un’importante interpretazione dell’articolo 19, comma 3, del CCNQ del 4 dicembre 2017, in merito all’equiparazione dei periodi di distacco sindacale al servizio pieno prestato nell’amministrazione. La questione, apparentemente tecnica, riveste implicazioni significative per i lavoratori interessati.
L’ARAN chiarisce che il tempo trascorso in distacco sindacale o permesso retribuito non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio, garantendo così la continuità per il calcolo del trattamento pensionistico e per la progressione di carriera. Tuttavia, è altrettanto chiaro che tale equiparazione non implica un’assimilazione totale all’attività istituzionale svolta per conto dell’amministrazione.
In altre parole, l’attività sindacale, pur essendo riconosciuta come parte del percorso professionale del dipendente, non dà diritto a benefici legati alla prestazione effettiva, come i buoni pasto. Un punto che sottolinea il ruolo peculiare del sindacato come controparte della pubblica amministrazione.
Questo chiarimento ribadisce il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti sindacali e la necessità di distinguere le funzioni istituzionali da quelle di rappresentanza. Un tema che, come spesso accade, resta al centro di un dibattito più ampio sulle tutele e le responsabilità nel pubblico impiego.
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