La tanto annunciata riforma del reclutamento porta delle importanti novità, per diventare insegnanti la legge 79/2022 di riforma del reclutamento stravolge quelle che fino ad adesso erano delle certezze assolute.
salvo modifiche da parte del nuovo governo Meloni, il percorso che devono intraprendere gli aspiranti docenti passa dall’acquisizione dei 60 CFU, obbligatori per tutti.
Novità significative riguardano anche i nuovi concorsi della scuola.
Diventare insegnanti di scuola di secondo grado
- Per diventare insegnanti di scuola superiore di primo e secondo, ma anche per partecipare ai nuovi concorsi della scuola occorre:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva
I requisiti necessari per partecipare al concorso
La novità più importante introdotta dalla legge n. 106/2021 è che i concorsi avranno cadenza annuale, saranno selettivi, ma anche se respinti si avrà una nuova possibilità l’anno successivo.
Nell’ambito del nuovo sistema, la partecipazione al concorso rappresenta il secondo step per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quali sono i requisiti richiesti per partecipare al concorso della scuola?
Per i posti comuni, ovvero di docente curriculare è richiesta:
- La laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
Per i docenti di Laboratorio ITP arrivano le novità più significative
E’ richiesta la laurea, quindi non più solo il diploma, oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
Ricordiamo che è prevista una deroga fino all’a.s. 2024/25 (ai sensi dell’articolo 22/2 del D.lgs. 59/2017), fino a quella data è ancora valido i titolo di studio che fino ad adesso dà accesso alla classe di concorso della tabella B, ossia con il solo diploma;
Posti comuni e di ITP
Ricordiamo che il titolo di studio richiesto è quello che dà accesso alla classe di concorso, a questo vanno sommate tre annualità di servizio (ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99), anche non continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui una specifica ossia prestata nella classe di concorso di partecipazione (il predetto servizio va maturato entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso);
Per partecipare per i posti di sostegno occorre
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
I requisiti validi nella fase transitoria
Quando cambia una legge, in particolare quando cambia quella del reclutamento dei docenti, il governo prevede una fase transitoria nella quale rientrano tutti coloro i quali hanno già dei requisiti maturati. Il DL 36/2022 infatti prevede una fase transitoria di assunzione sino al 31 dicembre 2024.
Fino al 2024 dunque sono ancora validi i seguenti requisiti:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso e almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (tali aspiranti completeranno il predetto percorso e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato);
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU (richiesti quale requisito d’accesso al concorso secondo il previgente ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (tali aspiranti completeranno il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato).
Abilitati e non abilitati quando la riforma andrà a regime
Cosa cambia per il concorso quando la riforma andrà a regime?
Potranno partecipare sia agli abilitati sia i non abilitati, lo stesso dicasi durante la fase transitoria.
C’è però una differenza sostanziale, durante la fase transitoria, i non abilitati devono essere in possesso di almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario o dei 24 CFU/CFA richiesti precedentemente, mentre strutturalmente i non abilitati dovranno aver svolto i tre anni di servizio, come sopra indicato.
Tuttavia si attende l’emanazione del DPCM previsto dalla legge. Era atteso entro il 31 luglio questo potrebbe aprire scenari nuovi visto il cambio del governo.
Ecco tutti i testi per prepararsi al concorso
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