HomeLettere in RedazioneDOCENTI DIGITALI, DOCENTI ANALOGICI? Perchè la DAD non è e non potrà...

DOCENTI DIGITALI, DOCENTI ANALOGICI? Perchè la DAD non è e non potrà mai essere obbligatoria per legge ?

Provo a spiegarlo
Si può fare una legge su una attività lavorativa non normata ?, non prevista ad oggi nel contratto di lavoro?, che fa riferimento a Decreto legislativo con validità in corso ? , che non prevede attività a distanza ma solo in presenza ? attestate fra l’altro da una firma autografa unica oggi per Noi al di la della bufala del registro elettronico che nulla attesta come presenza ? Oggi attività sempre e solo in presenza dentro l’edificio scolastico e previste nel PTOF e solo VOLONTARIAMENTE e solo se il Docente dovesse scegliere di farle fuori dall’edificio sotto la sua responsabilità anche per ragioni di assicurazione INAIL.
Si può fare una tale legge senza mettere mani prima al contratto ? Forse Si ? Forse No ?
Ricordo che il Lavoro Agile (Smart Working ) o anche telelavoro non sono previste per il DOCENTI , tanto è vero che mai nessuno di NOI ha potuto “certificare” o partecipare ad oggi una attività a distanza se non solo dopo la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto come Cura Italia) che con l’art 73 Organi Collegiali in Videoconferenza ne ha stabilito la possibilità , tra l’altro contrasta con l’art 2 della costituzione sul Diritto Individuale di Immagine. tra l’altro parrebbe essere valido sino alla data dell’emergenza Covid 19 deliberato il 31 Gennaio per 6 mesi e dunque sino al 31 Luglio 2020 .
Nel Testo Unico 297 94 non sono stati abrogati /modificati articolo 5 comma 6 e 7 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe) che prevedono la sola PRESENZA e non L’assenza o “presenza a distanza”
Art. 37 – Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
Dunque tutte le attività collegiali ad oggi devono essere in “presenza” DLGS 297/94 e potrà valere la “POSSIBILITA'” della Videoconferenza se permane lo stato di emergenza previsto ad oggi sino al 31 Luglio 2020 .
Bene, se mai verrà , venisse stabilita “l’obbligatorietà ” della DAD dovrà scontrarsi con la Costituzione in quanto
Per fare la DAD salvo piccioni viaggiatori , segnali di fumo o cani addestrati, si deve ricorre al Digitale ,bene, per fare Didattica a Distanza ,per fare Video lezioni ( non obbligatoriamente video si dirà , ma vediamo piu’ avanti ) occorre la ” liberatoria ” e dunque un consenso che non puo’ essere imposto come “attività necessaria” come fosse una “dato personale” L’immagine non è un dato personale ma è una dato personale “particolare” Articolo 9 ( GDPR )
Trattamento di categorie particolari di dati personali
che come leggerete al punto 2 lett a,b,c,d,e,f,g,h,i,j non rientrano sicuramente nella DAD .
Ma ancor prima del trattamento dati l’art 2 della costituzione parla dei Diritti dell’Individuo e L’immagine così come L’audio appartengono alla SOLA DISPONIBILITA’ DELL’INDIVIDUO e nessun contratto di lavoro ti puo’ imporre ma solo per l’bera scelta di andare davanti ad una telecamera o ad un microfono in quanto anche la VOCE attiene alla DISPONIBILITA’ dell’individuo , aggiungo ancora che nel caso di Noi docenti esiste un terzo “bene” che Noi docenti o alunni dobbiamo tutelare e non ” regalare ” a terzi ( proprietari della/e piattaforma/e) in quanto esiste il Diritto d’autore che non è solo del Docente ma dell’alunno che fa transitare come il docente il contenuto in una “piattaforma ” che attenzione non è una “mail” non è un sociale di messaggistica ma un luogo virtuale dove quando si entra in quasi tutti i sistemi non si può vantare il diritto alla segretezza sui contenuti dunque se canterete la la vostra canzone (esempio) ” Fulmine il cavallo dell’Ovest” la vostra canzone potrà essere cantata e/o sfruttata da terzi così come le vostre immagini , voce , i lavori o i dati possano andare In Cina per errore ( Vedi Zoom il mese scorso ) o avere intrusioni indesiderate durante le lezioni (vedi Maglie in provincia di Lecce questa settimana scorsa )
Detto questo se un docente o un alunno che non rilascia liberatoria non potrà essere per questo discriminato ( Costituzione art 2 ed art 3 e legge 20/5/1970 n. 300 ( statuto dei lavoratori ) pilastri del diritto .
Questo a Conferma che oggi nessuno puo’ AFFERMARE che la DAD sia Obbligatoria per queste evidenti semplici ragioni , ne si potrà affermare che possa esserlo in futuro neanche e solo se dovesse cambiare la Costituzione ed in Subordine il GDPR e lo statuto dei lavoratori .
Dunque se anche il Governo o il Parlamento dovesse fare la conversione in legge entro il 7 Giugno del dL 8 Aprile ed i Sindacati ( non tutti ma tanti ) complici si buttassero a mo’ di tappetino ai piedi del Governo e della Ministra con l’aiuto degli organi di stampa tradendo su questi princìpi i lavoratori e asserendo in che esista l’obbligatorietà ci sara da ridere per i costituzionalisti , gli avvocati e per i tanto baldanzosi Sindacati dei Dirigenti e Dirigenti Sceriffi
Concludendo a conforto di chi distratto , se mai la DAD avesse conferma e dovesse essere “assicurata” dai docenti per l’anno scolastico 2020/21 per legge ( con quali apparecchiature e rete non si sà di chi ) sarà anticostituzionale se non sarà chiaro che potrà essere solo ed esclusivamente VOLONTARIA se non si rilascia liberatoria e ci saranno solo allora i DOCENTI DIGITALI ed i DOCENTI ANALOGICI
Cari Scettici attendo smentite in quanto non ho studiato leggi e rischio di fare una magra figura.

Il Docente a debita Distanza
Massimo Locci

CONCORSO SCUOLA 2020, ecco i testi per prepararsi

 

informazione scuola telegram

Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

altre news