La materia è disciplinata dai commi 2 e 3 dell’ art. 5 dell’OM 45 del 25.2.2022.
La rinuncia deve essere inviata secondo le seguenti modalità ( comma 2 art.5).
a) per il tramite della scuola di servizio che non necessariamente è quella di titolarità nei casi di docenti in utilizzazione o in assegnazione provvisoria nel 21/22;
b) presentata all’ufficio territorialmente competente dove si è titolari o si è stati assunti, farsi in questo caso rilasciare la ricevuta dall’ufficio relazioni con il pubblico;
c) tramite PEC, fa fede la ricevuta della PEC inviata.
Quando va presentata la revoca alla domanda di mobilità. ( comma 2 art.5)
Il termine utile perché arrivi all’ufficio entro il 14 aprile e cioè non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto dall’art.2 dell’OM 45 per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili che è il 19 aprile, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica ( se si sceglie di inviare la revoca tramite scuola), dal protocollo dell’ufficio ricevente ( se la si consegna a mano presso USP di titolarità) o dalla ricevuta della PEC ( termine ultimo ore 23. 59 del 14 aprile).
Dopo non è più possibile presentare domanda di revoca? ( comma 3 art.2).
No. Si può revocare solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che le revoche pervengono entro e non oltre il 23 aprile, termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Dopo il 23 aprile non è possibile nessuna revoca neanche per gravi e documentati motivi.
SBC: No ai vincoli nella mobilità (informazionescuola.it)
Ecco tutti i testi per prepararsi al concorso straordinario 2022 della scuola
Inscriviti al nostro canale Telegram e riceverai gli aggiornamenti in tempo reale.
https://t.me/informazionescuola