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PEI ed Esame di Stato per gli allievi disabili

 

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e alunni con disabilità

La valutazione si effettua sempre sul PEI.

Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

L’insegnante di sostegno non fa parte, come tale, della commissione d’esame.
Su proposta del Consiglio di Classe e su decisione della Commissione, può partecipare all’esame come assistente o come esperto esterno per la formulazione di prove diverse da quelle fornite dal ministero, sia nel caso siano equipollenti che differenziate.

Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:
tempi maggiori per le prove scritte;
strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l’anno);
assistente (può essere l’insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe e decisione della Commissione);

Prove equipollenti.

Le prove equipollenti:
possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;
devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame;
possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l’aiuto di esperti esterni.

I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla commissione (anche in questo caso eventualmente con l’aiuto di esperti esterni).
E’ possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l’anno.
Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l’insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d’esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.
Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

In nessun caso va indicato nei tabelloni finali esposti al pubblico che l’esame è stato superato sostenendo prove diverse da quelle degli altri candidati, siano essere differenziate o equipollenti.

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