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Fruizione ferie precari: in caso di obbligo del dirigente ecco la lettera di risposta

In merito all’obbligo del personale docente di presentare domanda di richiesta ferie, riteniamo quanto segue.

Premesso che:
l’ordinamento scolastico pone una chiara distinzione tra la nozione di “sospensione delle lezioni” ed il “termine delle attività didattiche”,

per “sospensione delle attività didattiche” si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto;

per “sospensione delle lezioni” si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.);

l’art. 19, comma 2, del CCNL del comparto scuola prevede che:
“Le ferie del personale assunto a temo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto;

il decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 135/2012, all’art. 5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012, prevede che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

alla luce di quanto esposto risulta evidente che i docenti a tempo determinato non hanno alcun obbligo rispetto alla richiesta delle ferie già maturate.

E’ opportuno infatti evidenziare che è la stessa legge sulla spending review, a richiamare e far salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Pertanto l’obbligo di fruizione previsto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135/2012, vige esclusivamente rispetto ai periodi di “sospensione delle attività didattiche”.

Per questi motivi invitiamo la signoria vostra a rettificare quanto disposto.

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