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Graduatorie: chi deve compilare il modello A1?

Aggiornamento delle graduatorie di istituto, chi deve compilare il modello A1? La nostra guida alla compilazione

Aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017: guida alla compilazione delle domande di inclusione ed aggiornamento, chi deve compilare il modello A1?

Al via l’aggiornamento delle graduatorie di istituto triennio 2017/2020. Dopo l’emanazione del decreto e la relativa guida, gli aspiranti docenti sono alle prese con la compilazione dei modelli di domanda che – ricordiamo – sono tre A1, A2, e A2bis.

La Redazione di InformazioneScuola praticamente è stata sommersa dalle e-mail dei lettori che cercano di comprendere quale modello devono compilare, proprio per questo abbiamo deciso di realizzare una breve guida proprio sulla scelta del modello, iniziando dal modello A1.

Il mod. A1 – così come riportato dalle note che lo accompagnano – viene utilizzato per presentare domanda di inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per insegnamenti per i quali l’aspirante è abilitato, secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale di aggiornamento triennale per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (di seguito denominato Decreto). Per la scuola secondaria di I e II grado devono essere indicati i codici delle classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, anche da parte degli aspiranti già inclusi nel precedente triennio che a tal fine consulteranno le tabelle di confluenza.

Tale modello è dunque riservato solo ed esclusivamente ai precari in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, compresi i diplomati magistrale ante 2001.

Cosa va inserito nella sezione B1?

L’aspirante indica gli insegnamenti per i quali ha diritto all’inclusione nelle graduatorie di II fascia nella sez. B1, apponendo accanto a ciascuno la sigla “N.I.” (nuova inclusione), se per tale insegnamento non figurava già in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 – 2016/17, ovvero la sigla “P.I.” (precedente inclusione) se per tale insegnamento era già incluso nella II fascia delle graduatorie del predetto triennio.
Per gli insegnamenti di nuova inclusione si provvede alla definizione del punteggio spettante per ciascuna graduatoria e a tal fine l’aspirante indica nelle apposite sezioni il titolo di accesso e tutti i titoli culturali e di servizio posseduti, valutabili ai sensi della prescritta tabella A. Sono trattati come insegnamenti di nuova inclusione anche:

  • inserimento nella classe di concorso A-56 (ex A077 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado);
  • inserimento nelle nuove classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 istituite con D.P.R. 19/2016 e di cui al D.M. 259/2017 per gli aspiranti che nel precedente triennio avevano compilato il modello B1 per l’inserimento nelle graduatorie dei licei musicali per gli insegnamenti di cui all’all. E al D.P.R. 89/2010.

Per gli insegnamenti di precedente inclusione la procedura prevede, invece, l’attribuzione del punteggio maturato nelle precedenti graduatorie di II fascia di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 e il suo eventuale aggiornamento mediante la valutazione dei titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 23.06.2014 (o alle date di scadenza di inserimento nelle finestre semestrali) ovvero mai presentati alla scuola di precedente gestione della domanda.
Ai fini di cui sopra, l’aspirante compila la/le dichiarazioni di cui alla sez. B4, indicando il punteggio con cui risultava incluso nelle precedenti graduatorie d’istituto di II fascia e compila le sez. C, D ed E indicando i soli titoli valutabili per l’eventuale ulteriore aggiornamento del punteggio.

Si richiama l’attenzione sul fatto che la Tabella A prevede la valutazione massima di un periodo complessivo di 6 mesi di servizio per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante una sola volta e ad una sola graduatoria che può essere o quella corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) ovvero alternativamente ad un’altra graduatoria (con valutazione al 50%, 1 punto al mese).
I periodi di servizio che sono stati così imputati e valutati ai sensi della Tabella A, per le graduatorie di istituto di II fascia, possono essere anche valutati, ai sensi e secondo i criteri della Tabella B, per le graduatorie di 3° fascia in cui l’aspirante risulti eventualmente incluso.

Ai fini di una corretta si invitano gli aspiranti a leggere attentamente le note riportate in calce.

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